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Ordinanza — n. 730/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autonomous error of fact regarding contract delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 730/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal inadmissible because the alleged error of fact concerned acts from the first instance trial rather than the cassation judgment itself. The applicant claimed the bank failed to deliver the contract framework, yet the court noted this issue was already litigated in the lower courts and did not emerge as a new fact in the cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it failed to demonstrate an insurmountable illogicality or incongruity with the cassation decision based on autonomous facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.: A revocation appeal based on an alleged error of fact is inadmissible if the contested fact relates to the first instance proceedings rather than the cassation judgment, or if the fact was not autonomously raised in the cassation appeal.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility error of fact autonomy contract framework delivery cassation judgment review first instance acts revoca del fallimento revoca del credito al consumo retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.
IW Bank s.p.a.; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissi bilità -in camera di consiglio ex art. 380-bis, co.
Art. 1325, n. 4 c.c.
898/18 che, in ragione dell’accezione funzionale, e non strutturale, del requisito della forma ex art. 1325, n.
Art. 96 c.p.c.
Art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168
e), dell'art. 1-bis del d.l.
art. 391 bis c.p
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22561/16
Cass. n. 17379/22
Cass. n. 898/18
Cass. n. 35347/21
Cass. n. 4456/15
Cass. n. 26643/18
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Testo completo

anza della Corte di Cassazione. Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - Ud.18/10/2022 - CC Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - R.G.N.4579/2022 Dott. ANGELINA - MARIA PERRINO - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4579-2022 proposto da: PICCINI ALBAUGUSTO, elettivamente domiciliatosiin ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCHI; -ricorrente - contro FIDEURAM INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA, società beneficiaria per effetto di scissione di IW Bank, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosiin ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all 'avvocato PATRIZIO MELPIGNANO;

Ric. 2022 n. 04579 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -2- -controricorrente - contro IW BANK SPA; -intimata - per la revocazione dell'ordinanza n. 23483/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Albaugusto Piccini e, in particolare, per il profilo chequi interessa, il primo motivo di esso, reputando che il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto dall’art. 23 del t.u.f., si debba ritenere rispettato qualora il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, e che sia sufficiente la sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell’intermediario, il consenso del quale si può desumere dai comportamenti concludenti da lui tenuti dopo la sottoscrizione da parte del cliente; - Albaugusto Piccini propone r icorso per ottenere la revocazione dell’ordinanza, che affida a un unico motivo, cui replica con controricorso la società in epigrafe indicata, beneficiaria della scissione da s.p.a.

IW Bank s.p.a.; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissi bilità -in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 Ric. 2022 n. 04579 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -3- agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; - entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: - si chiede la revocazione dell’ordinanza indicata in epigrafe adducendo con un unico motivo l’errore di fatto consistente nell’aver supposto un fatto, ossia la consegna del contratto quadro in occasione della sottoscrizione di esso, incontestabilmente escluso in base agli atti di causa, perché prodotto soltanto nel corso del giudizio di primo grado; a sostegno del motivo si richiamano le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo del ricorso per cassazione; - in realtà l’esame del motivo in questione evidenzia che esso, mediante la deduzione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del t.u.f., era calibrato sulla non surrogabilità della forma scritta del contratto quadro per mezzo di comportamenti concludenti; - era, invece, estraneo al motivo il profilo concernente la consegna (asseritamente mancata) di copia del contratto, introdotto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale mediante il richiamo a Cass., sez. un., n. 898/18 e l’affermazione della mancanza di prova scritta dell’avvenuta consegna; - difatti, col ricorso per revocazione si riproduce (alle pagine 4-6) il contenuto della memoria e non già quello del ricorso per cassazione; - nessun errore revocatorio è p er conseguenza stato dedotto; - in generale, non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., sez. un., n. 23306/16, punto 10; n. 4237/17; n. 24116/17), né nel preteso errore nell'interpretazione dei Ric. 2022 n. 04579 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -4- motivi (Cass., n. 8615/17) o nella lettura del ricorso (Cass., n. 5076/08); e a tale orientamento è conforme anche il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente nella memoria che correda il ricorso per revocazione (Cass. n. 20238/22); - in particolare, poi, è di norma irrilevante l’omesso esame del contenuto della memoria (del deposito della quale si dà peraltro conto nell’ordinanza impugnata); - di regola, la memoria è mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste conricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni (Cass. n. 8939/21); - sicché l’omesso esame di essa può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare oppure dedotto in controricorso (Cass. n. 22561/16; n. 17379/22); - nessuna di que ste ipotesi ricorre nella fattispecie; - lo stesso ricorrente dà conto difatti di essersi doluto, in primo grado, della mancanza del contratto quadro e successivamente, in esito alla produzione del contratto, da lui sottoscritto, della mancanza di sottoscrizione della banca (si veda pag. 7 del ricorso per revocazione); la materia giustiziabile è stata quindi così circoscritta nelle fasi di merito e con lo stesso ricorso per cassazione al profilo del Ric. 2022 n. 04579 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -5- perfezionamento del contratto, al quale la consegna di un esemplare di esso, pur rientrando nel composito vincolo di forma imposto dal legislatore, è estranea; - si legge difatti nella richiamata sentenza n. 898/18 che, in ragione dell’accezione funzionale, e non strutturale, del requisito della forma ex art. 1325, n. 4, c.c., applicabile nella specie, “…il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall’investitore, e che a questo deve essere consegnato un esemplare del contratto…” (sulla distinzione tra i due aspetti cfr. anche Cass. n. 35347/21); - non è configurabile, quindi, alcun errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, il quale deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che questa Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso d’incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità (Cass. n. 4456/15; n. 26643/18); - nel caso in esame, invece, si assume l’errore di fatto scaturente dalla circostanza che la banca avrebbe prodotto il contratto-quadro (dal che se ne desumerebbe l’omessa consegna al cliente) con la comparsa di risposta del 13 giugno 2012, con riferimento, quindi, ad atti del giudizio di primo grado, che non sono stati peraltro riprodotti, né comunque evocati col ricorso per cassazione e con la stessa memoria illustrativa a corredo di quello; - il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenzanei confronti della parte costituita; - non sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente, perché il ricorso Ric. 2022 n. 04579 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -6- proposto, per quanto inammissibile, non risulta temerario o comunque contrassegnato damala fede o colpa grave. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,