Italian Court dismisses deportation appeal due to non-specialized power of attorney lacking specific cassation reference.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the deportation appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to meet strict procedural requirements for cassation. Although the lower court had rejected the expulsion order based on the applicant's criminal history and social danger, the Supreme Court focused on the defective legal representation documents. The court ruled that the generic authorization granted to the lawyer did not explicitly cover the appeal to the Court of Cassation or identify the specific judgment being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 ss. c.p.c.; Art. 84 c.p.c.: A power of attorney for a cassation appeal must be special, issued after the contested decision, and explicitly confer the power to defend in cassation regarding that specific judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a decreto d’espulsione Dott. MARINA MELONI - Consigliere - Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - Ud.25/11/2022- CC Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - R.G.N.20564/2021 Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20564-2021 proposto da: HIBRAJ ERVIS, elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. MERCALLI 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELA PORCELLI, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- QUESTURA DI ROMA;MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. Ric. 2021 n. 20564 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -2- RILEVATO CHE Con ordinanza depositata il 28.5.2021, il giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta da Hibraj Ervis, cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione prefettizio, emesso, nei suoi confronti, a norma dell’art. 13 , c.2, lett. c), TUI, in ragione di plurimi precedenti penali e di polizia da cui lo straniero era gravato (in particolare, sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pistoia a 16 anni di reclusione con misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato, confermata in appello nel 2009) osservando che: lo straniero era stato condannato per omicidio volontario e risultava destinatario di misura cautelare in carcere in data 9.6.16 per violazione dell’art.416 cp e per porto d’armi; la ritenuta pericolosità sociale dello straniero precludeva dunque l’ingresso e la permanenza dello stesso in Italia, a norma degli artt. 5, c.5, e 4, c.3, TUI (a tenore di quest’ultima norma, la condanna per i reati ivi indicati-tra cui l’omicidio doloso- implica un divieto assoluto di ammi ssione in Italia); non vi era prova dell’inespellibilità dello straniero a norma dell’art. 19 TUI; infine, il diniego del nulla-osta da parte dell’autorità giudiziaria non determinava l’illegittimità del decreto d’espulsione, ma solo la sospensione dell’esecuzione dello stesso.
Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Non si costituita la parte intimata. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo in quanto il giudice di pace aveva esaminato i soli precedenti penali, senza verificare l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, né il suo sostentamento da parte della zia e il rapporto con quest’ultima. Ric. 2021 n. 20564 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -3- Il secondo motivo denunzia la violazione delle norme del TUI direttea preservare i rapporti familiari, a vendo il g iudice d i p ace omesso di esaminare la documentazione prodotta al fine di dimostrare il rapporto del ricorrente con la zia la quale lo ospitava e aveva dichiarato la propria disponibilità a prendersene cura.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la procura alle liti allegata al ricorso non può dirsi speciale , a norma d egli art t . 365 ss., c.p.c., non indicando il provvedimento impugnato e la volontà di ricorrere in cassazione. Invero, tale procura contempla l a delega al difensore a rappresentare e difendere il ricorrente “nel presente procedimento in ogni sua fasee grado, e in ogni atto ad esso inerente e conseguente, ivi comprese le opposizioni, le esecuzioni e le opposizioni alle esecuzioni..”,conferendo tutti i poteri ex art. 84 c.p.c., “compresi quelli di incassare, di quietanzare, di conciliare, di transigere, di fare e accettare rinunzie agli atti del giudizio e di farsi sostituire”.
Al riguardo,occorre che la procura per il giudizio di cassazione:
a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata, potendo solo in quel momento dirsi sorto l’interesse ad impugnare;
b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata;
c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso (Cass. 13263/2020; n.5517/2019; n.18834/2017; S.U . , n. 11531/2009); non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell’impugnazione (Cass. n. 11533/1998; n.4038/1999). In particolare, è principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma Ric. 2021 n. 20564 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -4- 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, ovvero non contenga lo specifico riferimento alla sentenza impugnata e algiudizio per il quale viene utilizzata, essendo insufficiente il riferimento a tutte le fasi e gradi del processo (Cass., n. 28146/18; n. 4069/20; n. 905/21; 24671/22). Nel caso concreto, come detto, la procura prodottaè generica, non contenendo il riferimento alla sentenza impugnata. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri