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Ordinanza — n. 615/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 615/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 615/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso in atti Fernando Di Rezza chiede che sia cassata l'epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d'Appello di Roma, adita dal medesimo ai fini della riforma dell'impugnata decisione di primo grado – con cui era stata respinta la domanda del medesimo volta a conseguire la condanna del Comune di Veroli per i danni patiti in conseguenza del ritardo con cui questo aveva proceduto all'annotazione dell'intervenuta costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio – , ha dichiarato inammissibile il proposto atto di gravame perché delle due rationes decidendi enunciate dal Tribunale a fondamento della decisione (prescrizione della pretesa ed infondatezza nel merito di essa) l'atto di appello aveva aggredito solo la seconda,con la conseguenza che la sentenza era passata perciò in giudicato sulla base dellaratio non censurata. Al proposto ricorso, che si vale di un solo motivo, resiste il Comune con controricorso .

Regesto Legislator

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art. 365 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 615/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Al proposto ricorso, che si vale di un solo motivo, resiste il Comune con controricorso .

Parole chiave

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opposizione al matrimonio invalidità del matrimonio ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro durata del matrimonio assegno di matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 365 cod. proc. civ
Poiché, al contrario , l'art. 365 cod. proc. civ.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10927-2021 proposto da: DI REZZA FERNANDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO ERNESTO LUTRARIO; -ricorrente - contro COMUNE DI VEROLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell'avvocato IOANNUCCI MATTIA che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4917/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; Ric. 2021 n. 10927 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Fernando Di Rezza chiede che sia cassata l'epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d'Appello di Roma, adita dal medesimo ai fini della riforma dell'impugnata decisione di primo grado – con cui era stata respinta la domanda del medesimo volta a conseguire la condanna del Comune di Veroli per i danni patiti in conseguenza del ritardo con cui questo aveva proceduto all'annotazione dell'intervenuta costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio – , ha dichiarato inammissibile il proposto atto di gravame perché delle due rationes decidendi enunciate dal Tribunale a fondamento della decisione (prescrizione della pretesa ed infondatezza nel merito di essa) l'atto di appello aveva aggredito solo la seconda,con la conseguenza che la sentenza era passata perciò in giudicato sulla base dellaratio non censurata. Al proposto ricorso, che si vale di un solo motivo, resiste il Comune con controricorso .

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso si presta ad una preliminare rilievo di inammissibilità poiché esso è stato proposto da difensore privo di procura speciale avendo questo agito, come si apprende dall'incipit dello stesso ricorso, «giusta procura speciale posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Cassino». Poiché, al contrario , l'art. 365 cod. proc. civ. prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo dei patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori munito di Ric. 2021 n. 10927 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- procura speciale,ne discende che, dovendo essere la procura rilasciata con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e, pertanto, necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non soddisfa queste condizioni la procura apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi del giudizio (Cass., Sez. VI-III, 1/07/2020, n. 13263).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del difensore (Cass., Sez. VI-I, 9/12/2019, n. 32008). Doppio contributo ove dovuto . PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il difensore della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore della parte ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso