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Ordinanza — n. 601/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's formal waiver of the lawsuit against Postes Italiane.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived the lawsuit in a special power of attorney. The lower court had revoked a default judgment against Poste Italiane regarding postal interest certificates, ruling that the 1986 decree allowed interest collection at the original rate without individual notification. The Supreme Court dismissed the case solely on procedural grounds, noting the waiver extinguished the litigation and allowed for cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.; When a party formally renounces an appeal via special power of attorney, the proceedings extinguish and the judgment becomes final, rendering further cassation remedies inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal special power of attorney extinction of proceedings inadmissible cassation cost compensation postal interest certificates default judgment revocation tasso d'interesse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.
reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 193-2022 proposto da: FACCHINETTI ELEONORA, domiciliatasi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO ATTILIO FORTINI, RITA PERSICO; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO ASTORRI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 619/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il25/05/2021;

Ric. 2022 n. 00193 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che s.p.a. Poste italiane convenne in giudizio Eleonora Facchinetti proponendo opposizione al decreto ingiuntivo da lei ottenuto per la somma di euro 177.216,35, scaturente dalla riscossione di sei buoni fruttiferi postali sottoscritti tra gennaio e marzo 1983, senza successo in primo grado; - il giudic e d’appello ha, invece, revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società Poste Italiane al pagamento della minor somma di euro 82.654,35, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, corrispondente alla minor somma risultante dall’applicazione degli interessi previsti dal D.M. 13 giugno 1986; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione individuale della variazione del tasso; ha escluso di poter disapplicare il suddetto D.M. per contrasto con l’art. 3 dellal. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione del D.M., che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso Ric. 2022 n. 00193 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto D.M. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; - contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione Eleonora Facchinetti, che affida a tre motivi,cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, c.p.c.

Considerato che: - v’è rinuncia al ricorso, co rredata di procura speciale; - la rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. Per questi motivi dichi