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Ordinanza — n. 599/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's formal withdrawal, extinguishing the lawsuit against Poste Italiane.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 599/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the plaintiffs formally withdrew their lawsuit. The underlying dispute involved a claim for interest on postal savings bonds issued in 1984, where the lower court had ruled in favor of the plaintiffs regarding the applicable interest rate. The court dismissed the case not on the merits of the postal bond regulations or administrative law arguments, but solely because the claimants voluntarily abandoned their legal action.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.; When a party formally renounces the appeal and the renunciation is notified to the opposing party, the court must declare the appeal inadmissible and extinguish the proceedings.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinction of proceedings postal savings bonds interest rate variation administrative general provisions restituzione di prestazioni complementari calcolo e tasso di rimborso abbuono d'interesse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.
reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 105-2022 proposto da: GIACOMAZZI ERNESTO, GIACOMAZZI MARIANGELA, in proprio ed entrambi in qualità di unici eredi legittimi dei signori Irma Boscarello e Roberto Giacomazzi, domiciliatisi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO ATTILIO FORTINI; -ricorrenti - contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ASTORRI, che lo rappresentata e difende unitamente all'avvocato ANDREA ZOPPINI; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00105 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 611/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA MARIA PERRINO. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che Irma Boscarello, Mariangela Giacomazzi, Roberto Giacomazzi ed Ernesto Giacomazzi convennero in giudizio s.p.a. Poste italiane, per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 37.645,98, corrispondente al valore di rimborso di due buoni postali fruttiferi ordinari e, in subordine, della domma risultante dall’applicazione del d.m. 13 giugno 1986, comunque indicata in euro 16.798,86, e ottennero l’accoglimento della domanda subordinata; - la sentenza di primo grado fu impugnata con appello principale da s.p.a.

Poste italiane quanto alla statuizione concernente le spese, che erano state integralmente addebitate alla convenuta, e gli appellati proposero appello incidentale, che sono stati entrambi respinti; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione, emessi nel 1984, fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione individuale della variazione del tasso; ha Ric. 2022 n. 00105 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- escluso di poter disapplicare ilsuddetto D.M. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione del D.M., che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto D.M. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; quanto, infine, all’appello principale, ha fatto leva sul fatto chegli attori avevano dovuto adire il tribunale per ottenere il pagamento dei buoni, sia pure in misura ridotta rispetto al quantum richiesto, e che l’ente convenuto non aveva neppure formulato un’offerta reale all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado; - contro questa sentenza propongono ricorso per ottenerne la cassazione i risparmiatori indicati in epigrafe, nella qualità ivi specificata, che affidano a tre motivi, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, c.p.c.;

Considerato che: - v’è rinuncia al ricorso, corredata di procura speciale; - la rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. Per questi mo