Italian Court dismisses appeal for jurisdictional regulation due to non-congruent grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible. The lower court had rejected the opposition based on the lack of a specific antitrust model and the improper nature of the counterclaim, ruling that it could not separate the causes. The appellants' sole ground for appeal was deemed non-congruent with the decision because the lower court explicitly stated that the counterclaim did not alter jurisdiction but rather attempted to bypass the specialized judge's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible if the grounds are non-congruent with the decision or if the appeal attempts to bypass the functional competence of the specialized judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3266-2022 proposto da: IMMOBILIARE BONINSEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore , BONINSEGNA ADE LINO, elettivamente domiciliatisi in ROMA, alla via GREGORIO VII, n. 466, presso lo studio dell'avvocato MARINA FLOCCO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro C.F. LIBERTY SERVICING S.P.A. 10581450961; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2485/2021 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 17/12/2021; Ric. 2022 n. 03266 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANGELINA-MARIA PERRINO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza con le conseguenze di legge. Rilevato che: - emerge dalla sentenza in epigrafe che la s.r.l. Immobiliare Boninsegna e Adelino Boninsegna hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Verona nei loro confronti, nella qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussore, per il pagamento della somma indicata in atti, oltre agli interessi al tasso contrattuale, corrispondente al saldo del contratto di apertura di credito stipulato con la società, e garantito dal fideiussore, dal Banco BPM, di cui la s.r.l.
Liberty Servicing era mandataria; - a sostegno dell’opposizione, per il profilo d’interesse, il fideiussore aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione, perché asseritamente redatto in conformità al modello ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust; - il t ribunale di Verona ha rigettato l’opposizione e, con riguardo alla questione in oggetto, ne ha anzitutto affermato l’inammissibilità, per mancanza di produzione del modello valutato dalla Banca d’Italia, e ha comunque escluso la possibilità di separare la causa, in tesi da devolvere alla competenza del tribunale delle imprese di Milano, perché l’opponente ha al riguardo proposto una mera eccezione riconvenzionale, e non già una domanda riconvenzionale; sicché ha ritenuto inammissibile l’eccezione, perché Ric. 2022 n. 03266 sez.
M1 -ud. 14-12-2022 -3- comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato; - contro questa sentenza società e fideiussore propongono regolamento di competenza, affidato a un unico motivo, cui non v’è replica; - parte ricorrente deposita memoria. Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso, società e fideiussore lamentano l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato la competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in luogo di quella del giudice dell’opposizione, ossia del tribunale di Verona; - il motivo è inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione; - con la sentenza impugnata, difatti, il tribunale ha affermato l’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione, perché non sorretta dal documento asseritamente ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust sul quale essa si fondava e, comunque, lungi dall’affermare la competenza del tribunale delle imprese di Milano, ha stabilito, esattamente al contrario, che la proposizione di una mera eccezione riconvenzionale era inidonea a modificare la competenza, producendo, anzi, «un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato», proprio perché non consentiva la separazione delle cause; - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 03266 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -4- versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto