Cassation court dismisses appeals by regional authorities for failing to prove lack of standing or merit errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Puglia Region and Interporto Regional inadmissible. The region failed to demonstrate a lack of passive standing, while Interporto's appeal was rejected for attempting to challenge the merits of the lower court's valuation. Consequently, both appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay the costs incurred by the respondents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 54 DPR 327/2001; Art. 42 bis DPR 327/2001: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it fails to establish a lack of standing or if it constitutes an improper attempt to review the factual and merit-based evaluation of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32065/2020 R.G. proposto da : REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini 36, presso la Delegazione Romana Regione Puglia, rappresentata e difes a dall'avvocato Domenico Castellaneta -ricorrente- nonché da INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Santo, 25, presso lo studio dell’avvocato Andrea Botti e rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Mastroviti -ricorrente qualificato incidentale- contro D'ALO' MARIA GIUSEPPA, PAPARELLA MICHELE, PAPARELLA FRANCESCO SABINO, PAPARELLA TERESA , elettivamente domiciliati in Roma Via Berengario 10, presso lo studio dell’avvocato Paola Cecchetti e rappresentat i e difes i dagli avvocati Ivana Miccoli e Mario Nencha -controricorrential ricorso principale- nonchécontro D'ALO' MARIA GIUSEPPA, PAPARELLA MICHELE, PAPARELLA FRANCESCO SABINO, PAPARELLA TERESA , elettivamente domiciliati in Roma Via Berengario 10, presso lo studio dell’avvocato Paola Cecchetti e rappresentati e difesi dagli avvocati Ivana Miccoli e Mario Nencha -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso ordinanza della Corte d'appello d i Bari n. 778/2018 depositata il16.10.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA 1. Maria Giuseppa D’Alò e Michele, Francesco Sabino e Teresa Paparella hanno agito nei confronti della Regione Puglia e della s.p.a. Interporto Regionale della Puglia (di seguito: Interporto) dinanzi alla Corte di appello di Bari per la determinazione dell’indennità conseguente ad acquisizione sanante ex 42 bis d.p.r. 327/2001, adottata con determinazione del 9.2.2018 della Regione Puglia relativa a un terreno di loro proprietà in Bari. Esperita consulenza tecnica d’ufficio e disposti ad integrazione successivi chiarimenti peritali, la Corte territoriale con sentenza del 16.10.2020 ha determinato l’indennità per esproprio e occupazione illegittima nella somma di € 75,700,95, oltre accessori, disponendone il deposito, con il favore delle spese per gli attori.
2. Avverso la predetta sentenza, notificata il 21.10.2020, hanno proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia e l’Interporto Regionale della Puglia, con distinti atti rispettivamente notificati il 14.12.2020 e il 17.12.2020. Ciascuna ricorrente ha svolto un unico motivo, al quale hanno resistito le parti intimate con distinti controricorsi notificati il 22.1.2021,chiedendone l’inammissibilità o il rigetto. È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. L’Interporto Regionale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4. C on il motivo di ricorso principale perché notificato preventivamente, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente Regione Puglia denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 54 del d.p.r. 327/2001 e 29 del d.lgs. 150/2011. La ricorrente lamenta che la Corte barese non si sia pronunciata sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, senza considerare che all’inscindibilità del rapporto processuale non consegue necessariamente la solidarietà nel rapporto sostanziale di tutti i legittimati passiva, sicché l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennità era il soggetto promotore e il beneficiario dell’opera, ossia l’Interporto.
5. Il predetto unico motivo del ricorso della Regione Puglia, relativo al preteso difetto di legittimazione della Regione, appare inammissibile. Infatti, il motivo è prop osto per violazione di legge e invece denuncia un asserito error in procedendo per omessa pronuncia su di una eccezione, della quale non vi è traccia nell’ordinanza impugnata e della quale comunque la ricorrente non illustra e non dimostra l’avvenuta proposizione nel giudizio di merito, in modo adeguatamente specifico e autosufficiente, in particolare con riferimento alla specifica fattispecie del decreto di acquisizione sanante exart.42 bis d.p.r. 327/2001.
6. Infatti, qualora una questione giuridica - i mplicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la ve ridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 – 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 – 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 -01).
7. A parte i riferimenti del tutto incongrui e comunque non «localizzati» della ricorrente all’«atto di appello» (visto che il giudizio si è svolto in unico grado di merito), l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non risulta proposta, visto che la ricorrente riferisce solo di argomentazioni volte a sottolineare la distribuzione fra i convenuti della responsabilità. La Regione Puglia è in ogni caso l’autorità che ha emesso il decreto di acquisizione sanante e non indica affatto le ragioni per cui dovrebbe essere esonerata dal versamento dell’indennità, che implicherebbero comunque accertamenti in fatto non tempestivamente richiesti.
8. Con il motivo di ricorso introdotto in viaautonoma da Interporto, ma da qualificarsi incidentale per la sua posteriorità al ricorso della Regione, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente Interporto denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.42 bis del d.p .r. 327/2001 e lamenta che la Corte di appello, dopo aver richiamato principi di diritto ineccepibili non ne abbia fatto buon governo e corretta applicazione nel caso concreto, laddove aveva recepito le valutazioni del consulente tecnico senza avvedersi degli errori metodologici da questi compiuto nell’individuazione degli immobili che presentavano caratteristiche affini.
9. L’unico motivo del ricorso del ricorso dell’Interporto Regionale della Puglia s.p.a., proposto sub specie di violazione di legge, in realtà deduce una critica di merito alle valutazioni espresse dalla Corte di appello, critica per giunta mediata con riferimenti agli elementi considerati pertinenti dal consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione recepita dalla Corte territoriale. L’inammissibilità del mezzo, invasiva della valutazione di merito, è palese e implicitamente ammessa dallo stesso ricorso in cui si riconosce che la Corte territoriale si è richiamata a corretti principi di diritto, salvo farne cattivo governo nell’applicazione al caso concreto, per aver considerato omogeneo a quelli per cui era causa uno specifico terreno oggetto della decisione 1450/2014 della stessa Corte barese.
10. Pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale della ricorrente Regione Puglia e il ricorso qualificato incidentale dell’Interpo rto Regionale della Puglia s.p.a., e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi nella somma di € 5.000,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Regione Puglia e del ricorrente incidentale Interporto regionale della Puglia s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,