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Ordinanza — n. 499/2023 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order to add attorney fee deduction for opposing counsel as material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 499/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding attorney fee deductions. The Banca Creditario Cooperativo Roma argued that the prior ruling omitted a specific provision for deducting costs from the opposing party's lawyers, who were acting as non-statutory defenders. The court agreed that this omission constituted a correctable material defect under Article 391-bis of the Civil Procedure Code and ordered the insertion of the missing clause into the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The court may correct a material error in a judgment when the omission of a provision regarding the deduction of costs for non-statutory defenders constitutes a defect that can be remedied without altering the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction non-statutory defenders costs allocation Cassation procedure correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033
― L’istanza è fondata: il provvedimento presenta la denunciata omissione, che ben può emendarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale ( per tutte: Cass Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 26622-2021 proposto da: BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MATTEI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 2 SPINELLI TANCREDI E C. SNC DI SPINELLI GIANCARLO ED ALTRI, SPINELLI GIANCARLO, PIERMARINI CORINA; -intimati - avverso l'ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ―Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da Banca di Credito Cooperativo di Roma, nei confronti di Spinelli Giancarlo, anche nella qualità di legale rappresentante di Spinelli Tancredi e C. s.n.c., e di Spinelli Maria Grazia. 2. ― La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell’errore materiale che assumepresente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbestata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta. 3.

― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. si è instaurato il contraddittorio, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte. 4. ― L’istanza è fondata: il provvedimento presenta la denunciata omissione, che ben può emendarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale ( per tutte: Cass Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).

P.Q.M.

La Corte Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 22388/2021, alle parole «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge» sia aggiunto:«dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori della dettaparte controricorrente, siccome antistatari »; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nell