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Ordinanza — n. 498/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion order due to lack of specific social danger assessment and family ties analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Court's order dismissing the opposition to an expulsion decree against Chalh Wahid. The applicant argued that the lower court failed to properly evaluate family ties and social danger beyond mere criminal records. The court ruled that the expulsion order was void because it lacked a concrete, global assessment of the applicant's personality and actual social danger.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998; Art. 1 d.lgs. n. 159/2011: The judicial review of an expulsion order based on social danger requires a concrete, global assessment of the individual's personality and current social risk, not merely a reference to past criminal records.

Parole chiave

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expulsion order social danger assessment family ties protection judicial review standards global personality evaluation espulsione prefettizia sospensione dell'allontanamento allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998
5, comma 5 bis e dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 1 d.lgs. n. 159/2011
20692; Cass. 14 maggio 2013, n.
Art. 1 l. n. 1423/1956
20692; Cass. 14 maggio 2013, n.
Art. 2 l. n. 327/1988
VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n.
Art. 1 l. n. 575/1965
20692; Cass. 14 maggio 2013, n.
Art. 1 l. n. 646/1982
20692; Cass. 14 maggio 2013, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 novembre 2015, n. 24084
VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr.
Cass. 31 luglio 2019, n. 20692
Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass.
Cass. 14 maggio 2013, n. 11466
20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass.
Cass. 8 settembre 2011, n. 18482
11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass.
Cass. 27 luglio 2010, n. 17585
Cass. 27 luglio 2022, n. 23423
Cass. 24 novembre 2017, n. 28158
Cass. 4 agosto 2010, n. 18108
28158; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108); la pronuncia manca finanche di menzionarela pericolosità sociale del ricorrente : elemento, questo, che, come si è detto, non puòdel restoricavarsi dai soli precedenti penali dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo, cui l’ordinanza parrebbealludere.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20749-2021 proposto da: CHALH WAHID, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA POZZOLINI; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PREFETTURA di MACERATA ; -intimati - avverso il provvedimento n. 19/2021 del GIUDICE DI PACE di MACERATA, depositata il 28/05/2021; Sez. VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. ― Con ordinanza del 28 maggio 2021 il Giudice di pace di Macerata ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione emessodal Prefetto del capoluogo marchigiano il 9 settembre 20 20 nei confronti diChalh Wahid. 2. ― Quest’ultimo ricorre per cassazione avverso detto provvedimento. I motivi di impugnazione sono due. Il ministero dell’interno e il Prefetto di Macerata, intimati,non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo è opposto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella «tutela familiare» e la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 bis, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 8 CEDU.Il ricorrente deduce di aver prodotto avanti al Giudice di pace il certificato di stato di famiglia del 2005, da cui si ricaverebbeche egli, fin da quanto aveva dieci anni di età, risiedevasul territorio nazionale col suo nucleo familiare, tuttora in essere, costituito dai genitori e dai fratelli.

Rileva che l’istruttoria avrebbe dovuto avere ad oggetto l’effettività dei vincoli familiari di esso istante, la durata del suo soggiorno in Italia e l’inesistenza di legami col paese di origine da parte dello stesso Chalh. Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla Sez. VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 pericolosità sociale, e la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 bis e dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.

Rammenta l’istante che il decreto di espulsione impugnato era stato pronunciato a norma del cit. art. 13, comma 2, lett. c); deduce che il provvedimento, facendo espresso richiamo alle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011, difetterebbe di motivazione: viene rilevato, infatti, che il Giudice di pace si sarebbelimitato a richiamare i precedenti penali di esso ricorrente mancando di operare l’accertamento degli elementi che giustificavano sospetti e presunzioni, omettendo di prendere in considerazione l’attualità dellasua pericolosità sociale e trascurando di esaminarne la complessivapersonalità de l lo stesso C halh , quale risultante dalle sue manifestazioni di vita. 2.

― Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della l. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della l. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall'art. 13 l. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011.

Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e Sez. VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure:

Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585).In particolare, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali(Cass.27 luglio 2022, n. 23423). L’ordinanza impugnata, investita dell’opposizione al decreto prefettizio emanatoa norma dell’art. 13, comma 2, lett. c), si limita a dare atto di «diverse pronunce» desumibili dalla documentazione in atti: e quindi, si intende, a imprecisate decisioni del giudice penaleriguardanti l’interessato.

Avendo riguardo ai principi sopra richiamati, la pronuncia risulta innegabilmente viziata;essa esibisce infatti una motivazione che risulta oggettivamente incomprensibile nella sua ellitticità (sul rilievo della mancanza di motivazione con riguardo al provvedimento assunto dal giudice di pace in sede di opposizione all’espulsione: Cass. 24 novembre 2017, n. 28158; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108); la pronuncia manca finanche di menzionarela pericolosità sociale del ricorrente : elemento, questo, che, come si è detto, non puòdel restoricavarsi dai soli precedenti penali dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo, cui l’ordinanza parrebbealludere.

Sez. VI –RG20749/2021 camera di consiglio11.11.2022 3. ―L’ordinanza è cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Macerata che, in persona di altro magistrato, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Macerata, in persona di altro magistrato,anche per le spe