Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 476/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax collection standing, confirming only the tax authority can oppose late recovery notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 476/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Matteo Milioti's cassation appeal against the Messina Court of Appeal's decision. The lower court correctly identified that only the tax authority, not the collection agent, had standing to oppose a late recovery notice based on prescription. The Court upheld this ruling, citing established precedent that the collection agent is merely a recipient of payment and lacks the necessary legal standing to contest the underlying debt's existence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; Art. 39 D.Igs. n. 112/1999: In proceedings for the recovery of pension contributions via late opposition notices, only the tax authority possesses standing to oppose, as the collection agent acts merely as a recipient of payment and lacks the substantive interest to contest the debt's existence.

Parole chiave

Generato dall'IA
standing to oppose late recovery notice prescription defense tax collection agent pension contributions necessary joinder cassation appeal credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
Art. 39 D.Igs. n. 112/1999
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del D.Igs.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7514/2022
Il primo motivo non merita accoglimento essendo la gravata sentenza conforme all'orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
Cass. n. 22269/2010
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio attesa la rilevata tardività del controricorso (Cass. n. 22269/2010) e la impossibilità di tenere conto delle memorie depositate in relazione ad un controricorso tardivo nell'ambito di un procedimento fissato per la trattazione camerale (Cass.
Cass. n. 23921/2020
22269/2010) e la impossibilità di tenere conto delle memorie depositate in relazione ad un controricorso tardivo nell'ambito di un procedimento fissato per la trattazione camerale (Cass. n. 23921/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25106-2021 proposto da: MILIOTI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D'OSSOLA 25, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO FLORAMO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA -; CdA1 L).41ki CA)9C--€1-1-6 kA batià -7-4-PS- eCxl---e9à A\h) V 4cE&A-tucre) intimat avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, - depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. /\( RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 129/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona PG che aveva rigettato l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 229520169004439544000, per euro 11.448,68, a titolo di contributi iscritti a ruolo dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, relativi al periodo 1991-2006 e portati da due cartelle notificate nel 2006 e nel 2007.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la individuata legittimazione a contraddire del solo Ente impositore escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'Agente di Riscossione in quanto, a fronte di una opposizione mirante a fare valere una prescrizione del credito, sarebbe stato del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore; inoltre, hanno rilevato che, non essendo stato fatto valere alcun vizio formale dell'azione esecutiva ma solo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non era applicabile il disposto di cui all'art. 39 D.Igs. n. 112 del 1999; hanno, infine, compensato le spese del grado di appello attesi i differenti indirizzi giurisprudenziali in materia.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Matteo Milioti affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'ADER.

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del D.Igs. n. 112/1999 e degli artt. 101, 102 e 106 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l'illogica e contraddittoria applicazione di norme di diritto, per non avere rilevato la Corte distrettuale che, nel presente giudizio, era stato contestato il diritto del concessionario di procedere all'esecuzione, eccependo l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata l'azione esecutiva ovvero l'azione diretta all'esecuzione del titolo, con la conseguenza che il legittimo Ric. 2021 n. 25106 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- contraddittore era l'Agente di Riscossione il quale, tra l'altro, non aveva ritenuto di chiamare in causa ex art. 106 cpc l'Ente impositore.

3. Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché, in considerazione dell'accoglimento delle censure di cui sopra, si sarebbe dovuto procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali.

4. Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività del controricorso notificato in data 22.3.2022 a fronte di un ricorso per cassazione notificato il 30.9.2021.

5. Venendo allo scrutinio dei motivi, rileva il Collegio che il ricorso è infondato.

6. Il primo motivo non merita accoglimento essendo la gravata sentenza conforme all'orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.

7. Il secondo motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come conseguenza nella ipotesi di accoglimento della prima doglianza.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio attesa la rilevata tardività del controricorso (Cass. n. 22269/2010) e la impossibilità di tenere conto delle memorie depositate in relazione ad un controricorso tardivo nell'ambito di un procedimento fissato per la trattazione camerale (Cass. n. 23921/2020). Ric. 2021 n. 25106 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1