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Ordinanza — n. 471/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order where device contradicted motivation regarding litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The lower court declared the appeal inadmissible in the reasoning but erroneously ordered the winning ASL to pay the costs in the operative part. The court ruled that the motivation prevails over the device when they contradict, mandating a correction to align the costs with the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: When a material error creates a discrepancy between the reasoning and the operative part of a judgment, the reasoning prevails, and the judgment must be corrected to reflect the intended allocation of costs.

Parole chiave

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material error correction discrepancy reasoning device litigation costs allocation Cassation procedure administrative litigation costs spese mediche contenzioso dell'assicurazione invalidità carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26236/2019
Cass. n. 12184/2020
Cass. n. 12184/2020; Cass.
Cass. n. 14/2016
12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass.
Cass. n. 21213/2013
14/2016; Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sui ricorso ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. RG. 15015- 2022 proposto da: ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 18, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA POGGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CACCAVALE; - ricorrente- Contro PINETA CENTER SNC DI DE MICHELE VINCENZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza n. 9928/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/03/2022, resa nel procedimento vertente tra PINETA CEN ER SNC DI DE MICHELE VINCENZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, - ricorrente — e ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, - controricorrente-; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, con cui, nel giudizio di legittimità promosso con ricorso da Pineta Center SNC di De Michele Vincenzo nei confronti della anzidetta ASL, questa Corte nella parte motiva ha dichiarato inammissibile il ricorso e stabilito che le spese seguivano la soccombenza, mentre nel dispositivo - al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere la ricorrente - ha previsto «dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ASL Napoli 1 Centro, in persona del legale rapp. p.t. a pagare alla società Pineta Center SNC di De Michele Vincenzo le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -2- CONSIDERATO CHE: Il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto. Come si evince dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza, il ricorso proposto da Pineta Center SNC è stato dichiarato inammissibile con collocazione delle spese a carico della anzidetta parte soccombente, mentre nella parte dispositiva - ove è stata ribadita l'inammissibilità del ricorso - le spese sono state poste erroneamente a carico della ASL NAPOLI 1 Centro, controricorrente vittoriosa.

Invero, la riportata evidente discrasia presente nell'impugnata ordinanza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo con riferimento alla regolamentazione delle spese integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto — appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva, nel senso dell'applicazione del principio della soccombenza in danno della società ricorrente, e quanto statuito, per errore, nel dispositivo, ove, pur affermata l'inammissibilità del ricorso della società, le spese sono state liquidate e poste a carico dell'ASL Napoli 1, risultata vittoriosa, non può che essere sciolta nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico della società ricorrente (Cass. n. 26236/2019).

Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico di Pineta Center SNC ed in favore di ASL Napoli 1 Centro, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -3- parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

- Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna l'ASL Napoli 1, in persona del legale rappresentante pt, a pagare alla società Pineta Center snc di De Michele Vincenzo le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna la società Pineta Center snc di De Michele Vincenzo a pagare all'ASL Napoli 1, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; - Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli