Cassation court dismisses appeal due to missed appeal deadline caused by incorrect appellate judgment publication date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it after the statutory deadline had expired. The appellant claimed the appellate judgment was published on May 19, 2021, extending the appeal period, but official records confirmed the correct publication date was May 14, 2021. Consequently, the appeal was filed on December 20, 2021, well past the June 30, 2021, deadline, leading to its rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for appeal, even if the appellant relies on an incorrect calculation of the deadline based on a disputed publication date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente (io ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 637 del 2022 proposto da: LA POSTA GIOVANNI, dorniciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORETA ALTOBELLI; - ricorrente - contro FACCHINI GINA MARIA LORETA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via LIVIA DRUSILLA, n. 13, presso lo studio dell'avvocato NATALIA PANNONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ATALTER IANNUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3724/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2021; 400)7,77 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Il Tribunale di Cassino, su ricorso monitorio di Gina Facchini, ingiunse a Giovanni La Posta, quale socio della s.n.c. Di Fazio Diesel, il pagamento della somma di curo 60.822,00, risultante da due scritture private a firma dell'altro socio, Rinaldo La Posta, marito della Facchini. L'opposizione proposta da Giovanni Facchini venne respinta, rilevando il detto giudice che le due scritture private avevano natura di atto di ricognizione di debito e, in quanto tali, dispensavano la Facchini dall'onere della prova del rapporto fondamentale, e soggiunse che l'opposizione era generica e che l'opponente non aveva provato la restituzione del prestito.
La Corte d'Appello di Roma, alla quale Giovanni La Posta propose impugnazione di merito, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre Giovanni La Posta con un solo motivo nel quale prospetta, testualmente, senza il riferimento a alcuno dei parametri dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Resiste con controricorso Gina Maria Loreta Facchini. La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli arti. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è stato proposto avverso sentenza d'appello pubblicata il 14/05/2021. Ric. 2022 n. 00637 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -2- La data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, 14/05/2021, risulta dalla starnpigliatura informatica sulla stessa, su ogni pagina, in alto a destra. La data di pubblicazione è stata correttamente riportata anche nel controricorso della Facchini. Il ricorso è stato avviato per notifica e notificato in via telematica il 20/12/2021.
Detta data è stata pure correttamente riportata nel controricorso. La difesa del ricorrente afferma che la sentenza è stata pubblicata in data 19/05/2021, ma detta data non è dato riscontrarla in alcun atto ufficiale, in quanto, come detto, il provvedimento decisorio d'appello risulta pubblicato il 14/05/2021 e, conseguentemente, il termine lungo d'impugnazione scadeva mercoledì 15 dicembre 2021. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, per intervenuto decorso, al momento dell'avvio del procedimento notificatorio, avvenuto il 20/12/2021 (e concluso, in via telematica, lo stesso giorno), del termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Ric. 2022 n. 00637 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -3- P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, ed 4-? agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Sup