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Ordinanza — n. 464/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 464/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay litigation costs. The appellants, heirs of Arnaldo Colizza, challenged a lower court's rejection of their opposition to an eviction order against the Comune di Marino, arguing factual errors regarding the property's nature. The court rejected these claims as they merely repeated factual disputes without raising new legal issues or distinct facts, failing to meet the threshold for admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 3; Art. 360, comma 5; Art. 348 ter, comma 5; Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.: Appeals based solely on factual disputes or reiteration of lower court decisions without new legal grounds or distinct facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual novelty requirement eviction order enforcement procedural admissibility heirs succession rights immobile occupato titolo esecutivo prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3, cod. proc. civ.
«errata intelpreta.zione ed applica:zione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ.; omessa contraddittoria motiva_zione circa il fatto decisivo per il decidere ex art.
Art. 360, comma 5, cod. proc. civ.
«errata intelpreta.zione ed applica:zione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, cod.
Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
360 codice di rito incorre in inammissibilità ai sensi dell'art. 348 ter comma 5, cod.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.
Le censure proposte, in conclusione, non raggiungono la soglia minima di adeguatezza richiesta dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 1830 del 2022 proposto da: COLIZZA LORENA, DE VINCENTI ANNUA e COLIZZA FABRIZIO tutti quali eredi di COLIZZA ARNALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via DEI VALERI 1, presso lo studio dell'avvocato MAURO GERMANI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro COMUNE di MARINO, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANZILLOTTA PAOLO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7368/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il Comune di Marino intimò precetto ad Armando Colizza per il rilascio di un immobile — in località Prato della Corte, da via Sanzio via dei Laghi, al NCT del detto Comune al foglio 23, particelle 231 e 479 — detenuto senza titolo, come accertato da precedente sentenza del Tribunale di Velletri, passata in giudicato. Avverso il precetto propose opposizione all'esecuzione il Colizza. Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio con il Comune di Marino, rigettò l'opposizione. La sentenza di primo grado venne impugnata da Armando Colizza e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7368 del 9/11/2021, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l'impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono gli eredi Colizza con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Marino _ / La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod, proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Il solo controricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ric:orso. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d'appello:

«errata intelpreta.zione ed applica:zione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ.; omessa contraddittoria motiva_zione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360, comma 5, cod. proc. civ. in 71/(711t0 la Corte d'Appello di Roma ha disatteso i/ principio di diritto del nostro ordinamento in ordine all'equo processo non valutando compiutamente le prove addotte in istruttoria, ivi compresa Ric. 2022 n. 01830 sez. M3 - ed. 23-11-2022 -2- la documenta_zione prodotta e non ha ammesso le prove correttamente e puntualmente richieste».

I motivi, esposti congiuntamente, dalla pag. 6 alla pag. 9, e pertanto qui unitariamente trattati sono di carattere esclusivamente fattuale e si limitano a ripercorrere le censure già prospettate nelle fasi di merito, senza alcuna specifica doglianza in diritto e contestano semplicemente la decisione dei giudici di merito, affermando che essi hanno errato e non hanno compreso che il bene immobile occupato era del tutto diverso. Ulteriore profilo di doglianza, parimenti inammissibile, è quello relativo alla mancata ammissione delle prove, che si infrange contro l'affermazione della Corte territoriale dell'immodificabilità, in sede di opposizione all'esecuzione, del comando portato dal titolo esecutivo giudiziale.

La censura proposta assumendo a parametro il n. 5 dell'art. 360, comma 1, codice di rito è poi evidentemente inammissibile, sia in quanto sotto le spoglie dell'omesso esame di fatto decisivo censura, malamente, in diritto la sentenza/ richiamando il diritto all'equo processo, sia in quanto, con riferimento all'effettiva sussunzione sotto il n. 5 dell'art. 360 codice di rito incorre in inammissibilità ai sensi dell'art. 348 ter comma 5, cod. proc. civ., non risultando indicato alcun fatto diverso rispetto a quelli esaminati, con uniforme valutazione, nel merito.

Le censure proposte, in conclusione, non raggiungono la soglia minima di adeguatezza richiesta dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto del valore della Ric. 2022 n. 01830 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -3- controversia nonché dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfcttarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, ed agli accessoti di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proccssuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte