Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity and lack of new facts regarding inheritance acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground violated the principle of double conformity by merely rearguing facts already examined by lower courts. The second ground was rejected because the appellate court's factual finding regarding the immediate return of funds after discovering the beneficiary was the mother was not contradicted by the appellant's evidence. Consequently, the court upheld the lower court's determination that the appellant's actions constituted a tacit acceptance of the inheritance rather than a withdrawal of a prior renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348, comma 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law is based solely on facts already fully examined by the court of first instance, or when the appellant fails to demonstrate that the lower court's factual assessment was erroneous regarding the nature of the acts performed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 1342 del 2022 proposto da: ROSSELLI DEL TURCO GIAMPAOLO, domiciliato in R01\L-, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MERELLI; - ricorrente - Contro TEl ANDREA; - intimato - avverso la sentenza n. 1824/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. Andrea Tei propose opposizione all'esecuzione avverso il precetto, notificatogli a istanza di Giampaolo Rosselli Del Turco/ per spese processuali dovute dalla madre del Tei, Anna Tei, deceduta il 20/11/2009.
Andrea Tei si costituiva in giudizio e dichiarava di avere rinunciato all'eredità della madre. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Firenze. L'opposizione a precetto era accolta dal Tribunale. Rosselli Del Turco proponeva appello alla Corte territoriale. L'impugnazione era, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettata dalla Corte d'Appello. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a due motivi, Giampaolo Rosselli Del Turco. Andrea Tei è rimasto intimato. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Del Turco afferma che il Tei aveva accettato l'eredità della propria madre, prima della rinuncia intervenuta il 20/01/2010, mediante accettazione di una raccomandata, ritirata per delega dalla moglie di Andrea Tei, e riscossione di una somma dovuta alla madre a titolo di ratei di pensione. Ric. 2022 n. 01342 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -2- I due motivi di ricorso sono proposti per art. 360, comma 1, n. 5 e violazione e falsa applicazione degli artt. 475 e 476 cod. proc. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. e violazione delle norme sul procedimento e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio — quale il ritiro per delega di una raccomandata indirizzata agli eredi di Anna Tei e sottoscrizione nella detta qualità della relativa ricevuta — nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 483 e 525 cod. proc. civ.
Entrambi i motivi concernono la valutazione del comportamento posto in essere dal Tei, e ritenuto configurante un'accettazione tacita dell'eredità, o una rinuncia alla precedente rinunzia. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per cd. doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ler, comma 5, cod. proc. civ. e non viene, dal ricorrente, individuato alcun fatto diverso da quello (ritiro della raccomandata da parte di Andrea Tei) esaminato compiutamente dai giudici di merito e con riferimento alla violazione di legge in quanto la detta prospettazione di violazione delle norme di diritto nasconde una censura fattuale.
In punto di diritto la Corte territoriale richiama coerente pronuncia di questa Corte in materia di atti ai quali consegue accettazione tacita dell'eredità, con esclusione di atti non comportanti disposizione del patrimonio del defunto, quali il pagamento, con denaro proprio del chiamato, di un debito dello stesso (Cass. n. 20878 del 30/09/2020 Rv. 659182 - 01). Il secondo mezzo, di sola violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto (artt. 476, 483 e 525 cod., civ.) si infrange contro l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'Appello dell'immediata restituzione della somma riscossa, da parte di Andrea Tei, una volta accortosi che il beneficiario del bonifico postale era la madre, per ratei di pensione arretrati.
Ric. 2022 n. 01342 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -3- La Corte territoriale, con ampia e accurata motivazione, ha spiegato anche le ragioni che potevano avere indotto il Tei alla riscossione della somma di cui al bonifico, che era stato effettuato dall'INPS privo di causale specifica e versato su di un conto corrente cointestato alla madre e al Tei, in quanto egli era stato, in un passato non remoto, titolare di una posizione contributiva, quale artigiano, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cosicché poteva fondatamente supporre che la somma bonificata fosse a lui destinata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per spese di lite, di questa fase di legittimità, non avendo Andrea Tei espletato attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 cater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Co