Italian Court of Cassation remands case to public hearing regarding procedural admissibility and aggravated liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remanded the case to a public hearing. The appellant argued that the court erred in applying specific civil procedure articles regarding the basis for liability and the calculation of costs. The court determined that the complex legal issues raised required full oral examination before a final decision could be rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: When a cassation appeal raises substantive questions regarding the application of procedural articles or the calculation of costs that require detailed examination of the case facts, the court must remit the case to public hearing rather than issuing an interlocutory order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12215-2022 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31317/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che:
Daniel Del Monte ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte esponendo che: - nel 2007 aveva notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena, in uno ad atto di precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; - la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; - la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente che aveva dichiarato illegittimo il precetto; - questa Corte, adita direttamente dal deducente, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; - questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, condannava il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, sia perché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessa parte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volto a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria; resiste con controricorso il Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
RG n 12215 del 2022 Cons. rel. Paolo Porreca 11, VE9Yz4í ,, i Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire alla citazione in riassunzione per la fase di pieno merito dell'opposizione esecutiva, del 16 gennaio 2009, con conseguente applicazione, in tal senso, degli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, fermo restando che questa Corte non avrebbe considerato il valore della causa, di 342,46 euro, e la condanna alle spese per 900 euro, che non legittimava, in proporzione, la condanna in questione per 10 mila euro; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200 euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano state però a carico della parte istante; con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel delibare il ricorso in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza 28/10/2021, Succi et.
A. c. Italie; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; RG n 12215 del 2022 Cons. re Pao orreca l/gAtt« Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022,, Il Presidente Depo. (dott. Francesco Cir