Italian Supreme Court remands case to public hearing due to complex procedural and liability issues requiring full oral argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the interlocutory appeal inadmissible and remanded the case to a public hearing. The appellant argued that the court erred in applying specific civil procedure articles regarding liability and fee allocation, while the bank contended the lower court correctly assessed the procedural misconduct. The court decided to postpone the ruling because the raised issues necessitated a full public session for proper examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: When complex procedural or liability questions require detailed oral argument, the court must remit the case to public hearing rather than issuing an interlocutory decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12193-2022 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Don. PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 12193 sez.
M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: Daniel Del Monte ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte esponendo che: - nel 2008 aveva notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena, in uno ad atto di precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; - la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; - la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente che aveva dichiarato illegittimo il precetto; - il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto il gravame, osservando che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabiliti dall'ordinanza di assegnazione; - questa Corte, adita dal deducente, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e comunque infondato nel merito, per quanto evincibile, stante l'accertato pagamento con assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal titolo esecutivo, fermo restando che l'evocata e non esercitata facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; - questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, condannava il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, sia RG n 12193 del 2022 Cons. rel.
Paoio Poyca perché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessa parte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volto a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria; resiste con controricorso il Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire al pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal senso, degli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, fermo restando che questa Corte non avrebbe considerato il valore della causa, di 833,72 euro, e la condanna alle spese per 900 euro, che non legittimava, in proporzione, la condanna in questione per 10 mila euro; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200 euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano state però a carico della parte istante; con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel delibare il ricorso in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza 28/10/2021, Succi et.
A. c. Italie;RG n 12193 del 2022 Cons. rel. Paolo Pø1eca • Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ; Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022. Il Presidente >1.* Déposttato L ClInereffe•ria (dott. Francesco Ciriflo) • rs'f • • Lj