Cassation remands case to ordinary section regarding INPS contribution obligation for self-employed engineers and sanction regime constitutionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the ordinary section after rejecting the appellant's procedural nullity claim regarding appeal notification. The appellant argued for the obligation to join the separate management under Law 335/1995 and challenged the sanction regime, while INPS did not defend itself. The court found the legal issue concerning the sanction regime's constitutionality, highlighted by recent Constitutional Court rulings, required remittal for a full examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 4 cod. proc. civ.; Art. 360 nr. 3 cod. civ.; Art. 2935 cod. civ.; Law 335/1995; Law 240/2012; Law 104/2022: When a cassation appeal raises a constitutional question regarding the legality of a sanction regime derived from non-registration in a separate management, the case must be remitted to the ordinary section for examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27554-2021 proposto da: MUSCATO ORAZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione all'avviso di addebito INPS proposta dall'ingegnere Orazio Muscato;
1. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero-professionale svolta dall'appellato in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
2. avverso tale decisione, ha proposto ricorso il professionista, con tre motivi, cui non ha opposto difese l'INPS;
2. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:
3. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa notificazione dell'atto di appello al difensore costituito e nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata;
4. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., in relazione all'art. 3 della legge nr. 335 del 1995;
5. parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2008, in ragione dell'avviso bonario interruttivo della prescrizione, intervenuto «presumibilmente» 1'1.7.2014 e dunque oltre i cinque anni dalla data di scadenza del Ric. 2021 n. 27554 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- termine per il versamento a saldo dei contributi 2008, da fissarsi al 16 giugno 2009;
6. con il terzo motivo è dedotta, infine, l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato;
7. la questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio dall'ultimo motivo di ricorso assume valore nomofilattico in ragione delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 104 del 2022, in tema di regime sanzionatorio derivante dalla omessa iscrizione alla Gestione Separata degli avvocati non iscritti alla Cassa forense;
8. la medesima questione -non affrontata dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 238 del 2022, intervenuta nelle more della presente pronuncia, in relazione ad analogo obbligo di iscrizione degli ingegneri e architetti iscritti all'Albo e non ad INARCASSA- si impone infatti anche nel caso in esame, con necessaria rimessione della causa alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nelle adunanze