Cassation court quashes lower court ruling on social security contribution prescription due to incorrect start date calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the lower court's decision regarding the prescription period for social security contributions owed by a lawyer. The lower court incorrectly calculated the start date of the prescription term, failing to account for a specific administrative deferral established by a decree. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of the correct prescription timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n. 8 c.c.; D.P.C.M. 10 giugno 2010; While the judgment on prescription constitutes res judicata, the court must independently verify the correct start date of the prescription term, disregarding party allegations if the administrative deferral period has not yet expired.
Parole chiave
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- ORDINANZA sul ricorso 21593-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro CABRAS SUSANNA ANGELICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LOSCIALE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO LISCIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 21593 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa - r.g. n. 21593/2020 - INPS- CABRAS Con sentenza del 9 dicembre 2019, la corte d'appello di Cagliari ha confermato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avvocato Cabras e dichiarato che non fosse tenuta al pagamento della contribuzione alla Gestione separata dell'INPS per l'anno 2009, essendo i relativi contributi prescritti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. N. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. N. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'avvocato che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.
Occorre premettere che, sebbene il ricorso dell'I.N.P.S. attenga unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio, pronunciando nell'ambito del motivo (che peraltro solleva comunque questione relativa alla prescrizione), occorre approfondire d'ufficio (non essendosi formato alcun giudicato sulla questione) la questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Nel caso, ove viene in rilievo l'applicazione del d.P.C.M. di proroga del termine di versamento dei contributi, la pronuncia sulla prescrizione è inidonea a costituire cosa giudicata (benché non impugnata), attenendo a questione di diritto inerente solo parte della fattispecie estintiva del diritto creditorio dell'INPS.
Invero, questa Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. L, Sez. L - , Sentenza n. 28565 del 03/10/2022 (Rv. 665765 - 01,sentenze n. 32685 del 2022, n. 29832 del 2022 ed altre conformi) che, mentre il giudicato può formarsi sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione (considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo), non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto; correlativamente, l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo dei detti elementi della fattispecie riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez.
L, 4 febbraio 2016, n. 2217). Ciò posto, in un contesto in cui è escluso il giudicato interno ed impugnata la sentenza comunque quanto alla affermata prescrizione, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass.
Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). In relazione a quanto sopra, si osserva che con riferimento all'anno per il quale si discute nella presente controversia (2009) erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata; occorrendo verificare se la richiesta dell'INPS sia intervenuta prima della maturazione del termine come dianzi precisato, la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa com