Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 436/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific defense record and misalignment with court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 436/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment did not specify the exact content of the appellant's defense. The appellant argued that the expulsion order ignored pending criminal proceedings and failed to provide reasoning, while the lower court ruled expulsion based on illegal stay after a temporary residence permit expired. The Court rejected the appeal because the complaint did not address the actual grounds for the expulsion decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.c.; Art. 13 t.u. imm.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's judgment fails to specify the precise content of the party's defense, rendering the complaint uncalibrated against the actual reasoning of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific defense record expulsion proceedings temporary residence permit pending criminal cases espulsione prefettizia domanda d'asilo di cittadino albanese divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 13 t.u. imm.
- con l’unico motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia considerato un fatto controverso decisivo e che abbia inoltre erroneamente interpretato l’art. 13 del t.u.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7955-2022 proposto da: CUNAJ LIONEL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSANO ROMAGNOLI; -ricorrente - contro PREFETTURA di MACERATA; -intimata - avverso la sentenza n. 6/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATA, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Ric. 2022 n. 07955 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:

è impugnato per cassazione il provvedimento (qualificato come sentenza) con cui il giudice di pace di Macerata ha respinto il ricorso di Cunaj Lionel, cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione notificato il 13-10-2021; la prefettura è rimasta intimata. Considerato che: I. - con l’unico motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia considerato un fatto controverso decisivo e che abbia inoltre erroneamente interpretato l’art. 13 del t.u. imm. e gli artt. 3 e 24 cost.; specificamente assume che era stato erroneamente concesso il nulla osta all’espulsione a fronte dell’esistenza di procedimenti penali pendenti, e si duole del fatto che nessuna motivazione è stata fornita a tal riguardo;

II. -il ricorso è inammissibile; non risulta dal provvedimento quale sia stato lo specifico tenore delle difese svolte dal ricorrente nella sede di merito; in ogni caso il provvedimento del giudice di pace ha tutt’altra ratio; vi si dice che l’espulsione era stata disposta perché il ricorrente, già gravato da precedenti per reati di spaccio di stupefacenti e destinatario di un permesso di soggiorno provvisorio per motivi di giustizia, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato dopo la scadenza di tale permesso; Ric. 2022 n. 07955 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- in ciò è stato ravvisato il presupposto dell’espulsione, e sul punto nessuna censura è stata svolta; III. - ne segue che il motivo di doglianza non è calibrato sulla ratio decidendi e, quanto al profilo della necessità di difesa nei procedimenti pendenti, si tratta di questione valutata dalgiudice di pace a mezzo del rilievo – esso pure non censurato – che la possibilità di partecipazione ai procedimenti suddetti era stata garantita da apposito nulla osta dell’autorità giudiziaria. p.q.m. La Corte dichiar