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Ordinanza — n. 431/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against Tribunal's order granting jurisdiction over public accountant's liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 431/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a Tribunal of Pisa order granting jurisdiction over a public accountant's liability case. The Tribunal ruled that the Regional Prosecutor of the Court of Accounts was not a state administration, thus excluding the special jurisdictional rules, but failed to formally remand the case for a decision on jurisdiction. The Court held that such an incidental ruling on jurisdiction, without a formal remand and invitation to parties, cannot be challenged via a regulation of jurisdiction appeal.

Regesto Legislator

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Art. 189, Art. 187, Art. 177 c.p.c.; A ruling by a judge asserting jurisdiction without remitting the case for a formal decision on jurisdiction and inviting parties to submit conclusions is inadmissible via regulation of jurisdiction unless the nature of the decision is manifestly decisive.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction Court of Accounts incidental ruling formal remand public accountant liability inadmissible appeal state administration status incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 189 cod. proc. civ.
La portata apparentemente incidentale di tale rilievo, cui non ha fatto seguito una corrispondente statuizione, posta anche in relazione con la natura ordi- natoria del provvedimento impugnato, non preceduto dalla formulazione dell'invito di cui all'art. 189 cod.
Art. 187, terzo comma cod. proc. civ.
Art. 177, primo comma cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
civ., ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod.
art. 25 cod. proc. civ
Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Tribunale ha rilevato l'infon- datezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale, osservando che la Corte dei conti non è un'Amministrazione statale, ritenendo pertanto inapplicabile l'art. 25 cod. proc. civ., ed assegnando alle parti i termini di cui all'art.
art. 189 cod. proc. civ
La portata apparentemente incidentale di tale rilievo, cui non ha fatto seguito una corrispondente statuizione, posta anche in relazione con la natura ordi- natoria del provvedimento impugnato, non preceduto dalla formulazione dell'invito di cui all'art. 189 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449
Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338
20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n.
Cass., Sez. VI, 19/11/2021, n. 35513
Cass., Sez. VI, 19/11/2021, n. 35513; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 2/10/2015, n. 19711
35513; Cass., Sez. I, 2/10/2015, n. 19711; 7/10/ 2011, n.
Cass., Sez. VI, 7/10/2011, n. 20652
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3208/2022 R.G. proposto da A.P.E.S. –AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A., in persona dell'am- ministratore unico p.t. Luca Paoletti, rappresentato e difes o dall ' Avv. Ger- mano Scarafiocca, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18, presso lo studio Grez Associati; –ricorrente – contro PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIU- RISDIZIONALE DELLA TOSCANA, in persona del Procuratore p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

–resistente – e FAGIOLINI LETIZIA; –intimata – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa de- positata il 21 dicembre 2021, nel giudizio iscritto al n. 757/2020 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto la di- chiarazione d'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giuri- sdizionale della Toscana promosse l'azione di responsabilità nei confronti dello Arch.

Letizia Fagiolini, già dipendente dell'A.P.E.S. – Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato, in qualità di direttrice dei lavori di recupero edilizio di un'area sita in Pisa, alla via G. di Fabriano, attraverso l'errata contabilizzazione dei corri- spettividell'appalto, finanziato da contributi regionali. Nel corso del giudizio, la Fagiolini fu autorizzata a proporre querela di falso nei confronti di un certificato di pagamento prodotto in giudizio, il quale presentava elementi di diversità rispetto ad un altro certificato di pagamento, recante lo stessonumero ed acquisito dalla convenuta in seguito ad un ac- cesso agli atti presso la stazione appaltante.

La Fagiolini ha pertanto convenuto l'APES dinanzi al Tribunale di Pisa, chiedendo l'accertamento della falsità del documento impugnato. Si è costituita l'APES, ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la querela di falso dev'essere proposta nei confronti di chi intendaavvalersi del documento impugnato per fondarvi una domanda o un'eccezione. Il Tribunale ha pertanto disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore regionale della Corte dei conti, il quale si è costituito in giudizio, ed ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adìto, so- stenendo l'applicabilità dell'art. 25 cod. proc. civ, ed individuando il Giudice competente nel Tribunale di Firenze.1.1.

Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Tribunale ha rilevato l'infon- datezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale, osservando che la Corte dei conti non è un'Amministrazione statale, ritenendo pertanto inapplicabile l'art. 25 cod. proc. civ., ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

2. Avverso la predettaordinanza l'APES ha proposto ricorso per regola- mento di competenza, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con me- moria. Ha resistito con memoria la Procura regionale della Corte dei Conti. La Fagiolini non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A sostegno dell'istanza, la ricorrente osserva che la nozione di Ammi- nistrazione dello Stato cui fa riferimento il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 deve essere interpretata estensivamente, fino a ricomprendervi anche la Procura della Corte dei conti, la cui rilevanza costituzionale, quale organo della giuri- sdizione contabile, non ne esclude la legittimazione a stare in giudizio dinanzi a Giudici diversi, nella doppia veste di Pubblico Ministero e rappresentante processuale sui generis dell'ammin istrazione danneggiata.

Sostiene infatti che il Pubblico Ministero contabile interviene in giudizio a tutela non solo dello interesse generale della collettività, ma anche di quello concreto e particolare delle singole Amministrazioni pubbliche, essendo investito di una particolare forma di legittimazione straordinaria, che lo autorizza a porre in essere una serie di atti finalizzati alla tutela di tale interesse.

2. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata non reca infatti un'espressa statuizione in ordine alla competenza del Giudice adìto, limitandosi, nel dispositivo, ad impartire i provvedimenti finalizzati alla trattazione della causa, ed in particolare ad as- segnare alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., senza fare alcun cenno all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla Procura regionale della Corte dei conti, la quale viene richiamata esclusivamente in motivazione, per constatarne l'infondatezza, in virtù della sottolineatura della rilevanza costituzionale del predetto organo, ritenuto non assimilabile ad una Amministrazione statale, con conseguente inapplicabilità del foro erariale.

La portata apparentemente incidentale di tale rilievo, cui non ha fatto seguito una corrispondente statuizione, posta anche in relazione con la natura ordi- natoria del provvedimento impugnato, non preceduto dalla formulazione dell'invito di cui all'art. 189 cod. proc. civ. e dall'assegnazione della causa in decisione, impedisce di ritenere che, attraverso la predetta affermazione, il Giudice adìto abbia inteso affermare la propria competenza, risolvendo una volta per tutte, dinanzi a sé, la questione sollevata dalla Procura generale, consentendo invecedi ravvisarvi una mera premessa per l'adozione di ulte- riori disposizioni.

Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di regolamento di competenza, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con riguardo alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anziché con sentenza), il provvedimento con cui il giudice, nel di- sattendere la corrispondente eccezione di parte, abbia affermato la propria competenza ed abbia disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, non è suscettibile d'impugnazione con il mezzo in questione, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così statuendo, non abbia manifestato, in termini di assoluta e og- gettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre allorquando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di compe- tenza, ha inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, terzo comma, e 177, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n. 5354).

3. La mancata costituzione dell'intimata esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali.La posizione del Procuratore re- gionale della Corte dei conti, quale organo propulsore dell'attivitàgiurisdizio- nale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, esclude inoltre l'ammissibilità di una condanna alle spese in suo favore (cfr. Cass., Sez. VI, 19/11/2021, n. 35513; Cass., Sez. I, 2/10/2015, n. 19711; 7/10/ 2011, n. 20652).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titol