Italian court dismisses appeal against bankruptcy court denial of creditor status due to lack of proof of contract attribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a bankruptcy court's refusal to admit a professional debt to the debtor's estate. The appellant argued that a contract signed under a different company name should be attributed to the bankrupt entity based on common intent, while the bankruptcy trustee contended the signature clearly indicated a different legal entity. The court rejected this claim because the appellant failed to prove the subjective attribution of the contract and because the appeal incorrectly challenged the factual evaluation of evidence by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362, 1363, 1367, 1433 c.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal against a bankruptcy court decision is inadmissible if the appellant fails to prove the subjective attribution of a contract to the bankrupt entity or if the appeal improperly challenges the factual evaluation of evidence by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6125/2021 R.G. proposto da : PARAGONE MOIRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell’avvocato VERILE FABIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO AZETA SRL -intimato- avverso il provvedimento d el TRIBUNALE di FOGGIA n. 11 /20 2 1 , depositatoi l 14/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Paragone Moira ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento Azeta S.r.l., contro il provvedimento del 14 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Foggia ha respinto la sua opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo fallimentare di un proprio credito di € 18.597,12, vantato a titolo di compenso per prestazioni professionali in materia contabile e fiscale. 2.
― Il fallimento intimato non spiega difese. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1367 e 1433 c.c. in relazione all’accertamento della non riconducibilità alla Azeta S.r.l. del contratto di conferimento di incarico del 20 maggio 2014 e, in ogni caso, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’erronea percezione del contenuto oggettivo della prova relativa alla sottoscrizione del contratto di conferimento di incarico del 20 maggio 2014.
CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorso è inammissibile. Ha osservato il Tribunale che «non risulta dimostrata la riferibilità soggettiva all’Azeta S.r.l. della convenzione di incarico professionale posta a fondamento della domanda di insinuazione al passivo. Ed infatti, come dedotto dalla curatela fallimentare nell’atto di costituzione della presente fase processuale, la sottoscrizione in calce alla convenzione di incarico professionale risulta posta sotto la denominazione di altra società, la Industrie Arredo S.r.l., anche se il firmatario è la stessa persona qualificatasi nell’intestazione del documento contrattuale come legale rappresentante della Azeta S.r.l.
Sul punto, a fronte della specifica deduzione articolata dalla curatela nella memoria di costituzione, nulla ha replicato la parte opponente, la quale ben avrebbe potuto dedurre e dimostrare l’esistenza di un mero errore materiale della redazione della parte finale del documento. Nel discende la mancanza di prova certa in ordine alla riconducibilità degli obblighi convenzionali all’Azeta S.r.l.». Orbene, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe «omesso di verificare se l’erronea indicazione del soggetto contraente… potesse essere superata ricostruendo la comune intenzione delle parti», verifica che, ove compiuta, avrebbe consentito al giudice di avvedersi «che l’errore rilevato doveva intendersi superato in base all’effettiva e reale volontà espressa delle parti in contratto, essendo presenti numerosi elementi all’interno della scrittura suscettibili di dimostrare che le parti … intendevano vincolare la società Azeta S.r.l.».
A ciò è agevole replicare anzitutto che il ricorso non coglie la ratio decidendi, laddove sostiene che il Tribunale non avrebbe verificato la riconducibilità della scrittura alla società poi fallita: è invece esattamente ciò che ha fatto, reputando che, essendo la scrittura sottoscritta da Industrie Arredo S.r.l. e non da Azeta S.r.l., non potesse essere attribuita a quest’ultima società. Dopodiché: -) la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non contiene la specifica indicazione del criterio asseritamente violato, finendo così per investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, e non il rispetto dei canoni legali di ermeneutica (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;
Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355); -) il richiamo all’articolo 1433 c.c. non è comprensibile, giacché il motivo non spiega affatto in qual modo il precetto dettato da detta norma sarebbe stato violato; -) la denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c. si infrange contro il ribadito principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione di detta norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000;
Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960) 4. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu