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Ordinanza — n. 418/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal regarding medical residency pay for non-listed but EU-equivalent specializations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 418/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by four medical residents against the Bari Court of Appeal's dismissal of their remuneration claim. The applicants argued that their specialized training, though not listed in national directories, was equivalent to recognized specialties under EU Directive 75/363/EEC. The court ruled that the lower court erred by failing to verify the equivalence of the specialized training against other Member States' lists, thereby violating established case law on economic treatment for medical residents.

Regesto Legislator

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Art. 5 e 7 della Dir. 75/363/CEE; Art. 6 del d.lgs. 275/1991: The mere absence of a medical specialization from national lists does not preclude the recognition of a scholarship right if the specialization is fully analogous to those established in at least two other Member States.

Parole chiave

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medical residency remuneration EU directive equivalence specialization listing scholarship right Cassazione ordinanza sussidio per la frequentazione di corsi assegni di formazione nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 e 7 della Dir. 75/363/CEE
Art. 7 della Dir. 93/16
Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, nonché dell'art. 7 della Dir. 93/16 e del d.m.
Art. 1, comma 2 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 275
16-11-2022 -3- chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs.
Art. 6 del d.lgs. n. 275
275, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell'art. 6 dello stesso d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 16/12/2008, n. 29345
Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909
29345; Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909).
Corte UE, punto 28 della sentenza del caso Carbonari
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 31069-2021 proposto da: GENTILE FRANCESCO, RICCO GIUSEPPE, DE MARTINIS LUIGI e AMEROTTI RUGGIERO ANTONIO , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VANIA ROMANO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 31069 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 958/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Francesco Gentile e consorti chiedono che sia cassata l'epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d'Appello di Bari, adita dai medesimi ai fini della riforma dell'impugnata decisione di primo grado – con cui era stata res pinta la loro domanda volta a conseguire la remunerazione prevista in favore degli specializzandi in medicina dalla Direttiva 75/363/CEE – ha respinto il gravame sull'assunto che la specialità frequentata dagli impugnanti non figurava tra quelle per le quali gli artt. 5 e 7 della direttiva avevano previsto a favore di medici specializzandi il diritto ad essere remunerati. Al proposto ricorso, che si vale di tre motivi, resistono con controricorso le Amministrazioni intimate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli artt. 5 e 7 della Dir. 75/362/CEE, del principio di equipollenza di cui al d.m. Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, nonché dell'art. 7 della Dir. 93/16 e del d.m. 31 ottobre 1991,perché la Corte d'Appello avrebbe declinato la domanda sul trascritto assunto, senza , tuttavia, procedere ad alcuna verifica sull'equivalenza delle specializzazioni frequentate a quelle presenti negli elenchi, è fondato e merita adesione con conseguente assorbimento dei successivi motivi di ricorso.

3. Le SS.UU. di questa Corte hanno a più riprese affermato il principio che «in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e Ric. 2021 n. 31069 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 275, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell'art. 6 dello stesso d.lgs. n. 275, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri» (Cass., Sez.

U, 16/12/2008, n. 29345; Cass., Sez. U, 24/06/2011, n. 13909). Ne discende, di conseguenza, che il criterio a cui si è appellato il decidente del grado non si accorda con l'indicato principio di diritto, tanto più considerando che, alla stregua del punto 28 della sentenza della Corte UE sul caso Carbonari,è compito del giudice del merito verificare se, in disparte dal suo inserimento negli elenchi indicati dagli artt. 5 e 7 della direttiva, la specialità frequentata, e per la quale si reclama il diritto alla sua remunerazione, si mostri equipollente o meno rispetto ad una delle specialità che figura nei detti elenchi.

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e la causa, debitamente cassata in parte qua l'impugnata sentenza, va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Bari che, in altra com posizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosìdeciso in