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Ordinanza — n. 402/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments and lack of legal review focus.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 402/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's costs. The appellant argued that the lower court failed to find a breach of contract and causal link regarding missing bank checks. The court rejected the appeal because the first ground introduced a new argument on good faith not examined below, while the second ground was merely absorbed by the first.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1218 c.c.; Art. 1223 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces new arguments not examined by the lower court or if the grounds are absorbed by other inadmissible submissions, as the supreme court reviews only legal coherence, not factual merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new arguments rule absorption of grounds legal review limits contractual breach evidence documenti bancari fermo banca documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 119, 4th comma, Testo Unico Bancario
articolo 1223 c.c
articolo 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
Cass. 4 agosto 2017, n. 19547
Cass. 4 novembre 2013, n. 24679
Cass. 16 novembre 2011, n. 27197
24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011, n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006, n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006, n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004, n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24480/2020 R.G. proposto da : BERRAFATO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato UBALDI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE MASSIMINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DUCCI DONATI BEATRICE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2449/2020,depositata i l 21/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Berrafato Andrea ricorre per due mezzi, nei confronti del Banco BPM S.p.A., contro la sentenza del 21 maggio 2020 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata consegna delle copie fronte retro di taluni assegni bancari, occorrenti all’attore al fine di intraprendere un’azione giudiziale nei confronti di due mediatori finanziari. 2.

― Il Banco BPM S.p.A. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e seguenti c.c., 1375 c.c. e 119, quarto comma, del testo unico bancario, in correlazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la banca fosse incorsa in inadempimento contrattuale per aver omesso di consegnare gli assegni ad essa richiesti. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., in correlazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto indimostrato il nesso causale tra la mancata consegna degli assegni per impossibilità di iniziare l’azione giudiziaria nei confronti dei due mediatori finanziari.

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. L’attore ha agito in giudizio esponendo di aver richiesto prima direttamente ad un funzionario della banca, mediante consegna brevi manu di una lettera, corredata di un allegato, e poi a mezzo di raccomandata, la consegna di un certo numero di assegni bancari tratti all’ordine dei due mediatori finanziari asseritamente infedeli, nei cui confronti egli intendeva intraprendere un’azione risarcitoria. La Corte d’appello, conformemente al primo giudice, nel respingere l’appello, ha evidenziato che «dal materiale istruttorio non possa trarsi alcuna certezza sulla circostanza che l’allegato (contenente l’indicazione dei singoli assegni e prodotto in sede di memoria istruttoria) corredasse effettivamente le due lettere inviate alla banca, dapprima dal correntista, in data 13/10/2010, e poi dall’avvocato»: dunque la Corte territoriale ha reputato, conformemente al primo giudice, che non potesse discorrersi di alcun inadempimento della banca, visto che non risultava che essa non fosse stata posta in condizione di individuare gli assegni oggetto della richiesta.

Con il ricorso per cassazione, il ricorrente sostiene che, così facendo, la banca avrebbe mantenuto un comportamento contrario buona fede, giacché, una volta ricevuta la raccomandata senza l’allegato, avrebbe dovuto richiedere a quali assegni intendesse far riferimento il correntista (così a pagina 12 del ricorso): ma, al di là del fatto che detta prospettazione, concernente la violazione del principio di buona fede, non risulta affatto esaminata dalla sentenza impugnata, ed è pertanto da ritenere inammissibile perché nuova (tra le tantissime Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), neppure avendo il ricorrente chiaritonel ricorso dove e come simile prospettazione fosse stata avanzata, con conseguente violazione del principio di autosufficienza, è assorbente il rilievo che la censura è estranea all’ambito della violazione di legge, giacché, lungi da misurarsi con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ha ad oggetto il governo del materiale istruttorio, giacché in buona sostanza mira ad ottenere il ribaltamento del giudizio di merito, sollecitando l’affermazione di un giudizio di inadempimento laddove il giudice di merito, tenuto conto che il debitore non era stata posto in grado di adempiere, ha invece ritenuto che l’inadempimento non vi fosse.

È difatti cosa nota che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547;

Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). 4.2. ― Il secondo mezzo è assorbito. 5. ― Le spese seguono la soccomb enza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi