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Ordinanza — n. 388/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inspection costs, ruling procedural decisions are not subject to extraordinary cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Stella Amos's appeal inadmissible regarding the costs imposed by the Court of Appeal. Stella argued that the appellate decision on inspection costs violated her rights and required a substantive review, while the opposing party contended that such procedural rulings fall outside the scope of extraordinary review. The court held that decisions on procedural prerequisites and costs, lacking independent decisiveness, cannot be the object of a cassation appeal under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 2409 c.c.: Procedural rulings on the admissibility of claims and the allocation of litigation costs are not subject to extraordinary cassation review as they lack independent decisiveness and do not define substantive rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary cassation review procedural admissibility litigation costs allocation independent decisiveness Code of Civil Procedure administrative restructuring society inspection sindacato giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co.
Art. 2409 c.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c., ai sensi dell’art.
Art. 111 Cost.
Ammissibilità del ricorso ex art. 111 cost. e ampiezza del sindacato giurisdizionale richiesto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
articolo 2409 c.c
― Nella parte in cui il ricorso è rivolto avverso il rigetto del reclamo proposto contro il decreto pronunciato in applicazione dell’articolo 2409 c.c.
art. 111 cost
Ammissibilità del ricorso ex art. 111 cost.
art. 2409 c.c
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c., ai sensi dell’art.
artt. 101 c.p
in relazione agli artt. 101 c.p.c.
art. 2409 cod. civ
La parte del provvedimento con il quale la Corte d’appello ha disposto la condanna alle spese all’esito del reclamo ex art. 2409 co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10 giugno 2004, n. 10989
Cass. 17 maggio 2005, n. 10349
Cass. 17 maggio 2005, n. 10349).
Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13563/2021 R.G. proposto da : STELLA AMOS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe dife so d all'avvocato AMORESE MARCO -ricorrente- contro VITA NOVA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocatoMODENESE CHIARA -controricorrente- nonchécontro PRINSTER STEVEN PATRICK, BETTELLI FERNANDO, PIVETTI ANDREA -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 4475/2020,depositata i l 10/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Stella Amos ricorre nei confronti di Bettelli Fernando, Prinster Steven Patrick e Pivetti Andrea, nonché di Vita Nova S.p.A., in persona del curatore speciale avvocato Modenese Chiara, contro il decreto del 10 novembre 2020 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo dell’odierno ricorrente avverso il decreto del locale Tribunale che aveva ordinato l’ispezione della società in applicazione dell’articolo 2409 c.c. Deposita memoria illustrativa contenente argomenti in replica alla proposta di definizione del ricorso. 2.

― La società resiste con controric orso. Gli altri intimati non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorso è articolato nei seguenti paragrafi - motivi. I. Ammissibilità del ricorso ex art. 111 cost. e ampiezza del sindacato giurisdizionale richiesto. I.I. La parte del provvedimento con il quale la Corte d’appello ha disposto la condanna alle spese all’esito del reclamo ex art. 2409 co. 2 c.c. è ricorribile con ricorso straordinario per cassazione in quanto definisce un contrasto in tema di diritti soggettivi. I.II. Il provvedimento della Corte d’appello che ha deciso sul reclamo exart. 2409 co. 2 c.c. è ricorribile con ricorso straordinario per cassazione in quanto incide su diritti soggettivi e beni giuridici suscettibili di tutela straordinaria.

I.III. Ai fini della determinazione della correttezza della condanna alle spese è necessaria una valutazione incidentale di legittimità sul provvedimento della corte d’appello che ha deciso sul reclamo ex art. 2409 co. 2 c.c. II. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Error in procedendo per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.in quanto la considerazione dell' aud it già effettuato sulle società brasiliane avrebbe consentito di superare i generici sospetti della Corte.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per carenza dei requisiti dell’attualità del danno e delle gravi irregolarità IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c. in relazione agli artt. 101 c.p.c. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., pergrave violazione del prin cipio del contraddittorio che va garantito anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. V. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.: la carenza della documentazione delle società brasiliane, posta a fondamento della decisione, non tiene conto del deposito della stessa.

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c. in relazione all’art. 91 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c. p.c. , in quantol a regola della soccombenza è inapplicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione che non vedono parti vittoriose e parti soccombenti. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Nella parte in cui il ricorso è rivolto avverso il rigetto del reclamo proposto contro il decreto pronunciato in applicazione dell’articolo 2409 c.c. l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., discende dall’applicazione delprincipio che segue, principio che gli argomenti svolti in ricorso non inducono a riconsiderare.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.

Ne consegue che tali provvedimenti non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, e tale principio non incontra deroga ove la corte d'appello abbia risolto in senso positivo o negativo le questioni inerenti all'ammissibilità del reclamo, incluse quelle che attengano alla legittimazione ed all'interesse del reclamante, dato che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale per cui il processo è predisposto, di modo che, se tale atto è privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio (Cass. 10 giugno 2004, n. 10989;

Cass. 17 maggio 2005, n. 10349). 4.2. ― Nella parte in cui il ricorso è rivolto contro la statuizione sulle spese, poste a carico del reclamante, odierno ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., discende dall’applicazione del principio che segue, peraltro espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, senza che il ricorso esponga argomenti che inducano a riconsiderarlo. Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052).

Del tutto fuor d’opera, al riguardo, è l’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censura concernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacato incidentale di legittimità sul provvedimento della Corte d’appello: esso è difatti sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principio poc’anzi rammentato, ed alla Corte di cassazione spetta esclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza, del che non v’è in questo caso ragione di dubitare, visto che lo Stella ha proposto il reclamo, che è stato respinto. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussis tono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato s’è dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'u