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Ordinanza — n. 351/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding virtual default judgment when defendant renounces summons before opposition filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 351/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that declared the subject matter extinguished and awarded costs. The appellant argued the trial court erred by failing to explicitly declare the lawsuit extinguished and liquidate costs, while the respondent contended that renouncing the summons before the opposition filing ended the dispute. The court held that such renunciation ceases the subject matter of the dispute without precluding the opposing party from registering the case to determine costs, thereby upholding the principle of virtual default.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; The renunciation of a summons before the filing of opposition extinguishes the subject matter of the dispute, allowing the court to declare the lawsuit extinguished and award costs based on virtual default.

Parole chiave

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virtual default judgment renunciation of summons extinguishment of subject matter opposition filing costs allocation civil procedure law Cassation appeal revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/05/1998, n. 5207
Cass., 09/10/2017, n. 23620
Cass., 10/10/2006, n. 21707
Cass., 06/03/2018, n. 5250
21707, cui adde ad esempio Cass., 06/03/2018, n. 5250), si riferisce, poi, all'esclusione del potere di compensazione delle spese in caso di rinuncia agli atti, e dunque anch'essa non è pertinente e, anzi, per altro verso conferma la conclusione anticipata; spese secondo soccombenza;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28180-2021 proposto da: DI VITO MICHELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE; - ricorrente- contro CARRANO ANDREA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1498/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 28180 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che Andrea Carrano si opponeva a un precetto intimatogli da Michele Di Vito deducendo la mancanza della formula esecutiva; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'opposto deducendo di aver rinunciato al precetto prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava alla rifusione delle spese di lite l'opposto virtualmente soccombente; avverso questa decisione ricorre per cassazione Michele Di Vito articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso Andrea Carrano;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di limitarsi a dichiarare estinto il giudizio e liquidare le spese, senza statuizione condannatoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con la notificazione della rinuncia, effettuata prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, si era determinato l'effetto estintivo con cessazione già intervenuta della materia del contendere;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; come osservato dal Tribunale, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207); la rinuncia al precetto è atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio si riferisce la giurisprudenza evocata in memoria da parte controricorrente (Cass., 09/10/2017, n. 23620); nella fattispecie, la stessa rinuncia è stata pacificamente notificata dopo la notifica dell'opposizione, sicché correttamente è stata applicato il principio della soccombenza virtuale quale sopra richiamato; l'ulteriore giurisprudenza citata in ricorso (Cass., 10/10/2006, n. 21707, cui adde ad esempio Cass., 06/03/2018, n. 5250), si riferisce, poi, all'esclusione del potere di compensazione delle spese in caso di rinuncia agli atti, e dunque anch'essa non è pertinente e, anzi, per altro verso conferma la conclusione anticipata; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso