Italian court dismisses appeal where insured failed to contest key facts regarding missing car keys in insurance fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by an insured woman against an insurance company's refusal to pay for a stolen car. The lower courts ruled that the insured was excluded from coverage because she failed to prove she had surrendered both authentic keys, a fact the court deemed uncontested based on her initial complaint. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant did not specifically contest this factual assertion in her written submission, violating procedural rules requiring precise rebuttal of the opponent's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: The appellant must specifically contest the opponent's factual assertions in the appeal; generic references to the lower court's findings or lack of evidence without a direct denial of the specific fact are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25811-2021 proposto da: ANDRITA RAMONA SIMINA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PEGORARO; - ricorrente- contro HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 786/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 25811 sez.
M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che Ramona Simina Andrita conveniva in giudizio la Helvetia Compagnia Assicurativa Svizzera, già National Suisse s.p.a., per la condanna al pagamento indennitario relativo al danno conseguente al furto della sua autovettura; il procedimento penale, avviato successivamente alla denuncia del furto da parte della deducente, si concludeva con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del furto; in séguito a denuncia della compagnia assicurativa veniva avviato nei confronti della medesima ricorrente un distinto procedimento penale conclusosi per estinzione dei reati ipotizzati in quanto prescritti; si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, in particolare, l'inoperatività della polizza a causa dell'omessa consegna di entrambe le chiavi autentiche della vettura, indice della colpa grave della proprietaria escludente il diritto dalla stessa reclamato; il Tribunale di Mantova rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte d'appello di Brescia, ad avviso della quale la parte attrice non aveva dato prova di aver adottato misure adeguate al fine di prevenire l'evento dannoso, conservando le due chiavi al sicuro da terzi e dimostrando di possederle entrambe anche dopo il furto, anzi essendo risultata incontestata la specifica circostanza per cui una delle due chiavi consegnate non era abbinata e dunque riferibile al mezzo, integrando, ciò, una condotta tale da rendere inoperante la polizza ai sensi delle relative condizioni generali; avverso questa decisione ricorre per cassazione Andrita Ramona Simina articolando due motivi; non ha svolto difese Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.p.a.;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ. poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non contestato il fatto della mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche del veicolo, posto che la circostanza era logicamente desumibile dalla 7( ricostruzione allegata nell'atto introduttivo e non era pertanto obliterabile dal Collegio giudicante; con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, cod. civ., nonché l'omessa e illogica motivazione del provvedimento impugnato, laddove la Corte territoriale avrebbe errato nella ripartizione dell'onere della prova atteso che la deducente assicurata doveva dimostrare e aveva dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'evento ricompreso per tipo e tempo nella copertura assicurativa, e sarebbe stato invece onere della compagnia provare il fatto impeditivo della inoperatività della polizza, come non avvenuto essendo mancata la pretesa non contestazione ed essendo contrarie le presunzioni desumibili anche dai mancati rilievi in tal senso della polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro probatorio delle chiavi nel corso del procedimento penale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; la Corte di merito ha indicato come non contestata la circostanza per cui una delle due chiavi del veicolo consegnate alla compagnia non era autentica; parte ricorrente afferma che la conclusione sarebbe incompatibile con l'impianto assertivo fatto proprio sin dal proprio atto introduttivo ma: - non riporta alcunché di significativo di tale atto, cui rimanda; - riferisce di aver allegato la consegna di due chiavi ma non una contestazione specifica della circostanza per cui una, di quelle consegnate, si rivelò non abbinata, a nulla potendo rilevare quindi il preteso silenzio della polizia giudiziaria in sede di sequestro, anch'esso non dimostrato indicando il contenuto dell'atto e la localizzazione processuale del relativo documento;sono infatti inammissibili - per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che costituisce ricaduta del principio di specificità del gravame - le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., 27/12/2019, n. 34469); quanto al resto, la contestazione deve tradursi in una reazione specifica all'allegazione assertiva avversaria: ed è stato pertanto sottolineato che anche la generica deduzione di assenza di prova, senza puntuale negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115, cod. proc. civ. (Cass., 27/08/2020, n. 17889); il secondo motivo è, di conseguenza, infondato; la Corte territoriale non ha violato il riparto dell'onere della prova per come ipotizzato nella censura, atteso che, in ragione della discussa applicazione del principio di non contestazione, ha ritenuto dimostrata la mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche del mezzo oggetto di furto, o meglio ha ritenuto non necessaria sul punto una prova "positiva"; né, infine, parte ricorrente ha sollevato censura sulla configurazione della suddetta mancata consegna come colpa grave dell'assicurato integrante causa di esclusione pattizia dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo; ne deriva il rigetto del ricorso; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p