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Ordinanza — n. 332/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court corrects material error in prior order, changing Milan to Busto Arsizio tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 332/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Marcello Lazzati's request to correct a material error in its own 2021 order. The court identified that the referral to the first instance judge was mistakenly written as Milan instead of Busto Arsizio. Consequently, the order was amended to reflect the correct tribunal name.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A material error in the designation of the first instance court within a cassation order is correctable, as the procedural sequence remains valid regardless of the clerical mistake.

Parole chiave

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material error correction cassation order amendment tribunal designation error procedural validity clerical mistake remedy rettificazione della decisione impugnabilità della decisione di rinvio revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 380 c.p.c.
39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/08/1998, n. 677
Cass., 09/08/2007, n. 17457
Cass., 20/01/2017, n. 1553
17457, Cass., 20/01/2017, n. 1553); non deve disporsi sulle spese/ trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n.
Cass., 22/06/2020, n. 12184
1553); non deve disporsi sulle spese/ trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n. 12184),
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17765-2022 proposto da: LAZZATI MARCELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all'avvocato ELENA LIVIOTTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 39508/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 17765 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Rilevato che Marcello Luigi Lazzati ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente dev'essere sottolineato che il ricorso per correzione di errore materiale risulta essere stato ritualmente notificato da parte istante alla controparte Agenzia delle Entrate Riscossione; nel merito, il ricorso, oltre a essere ammissibile, è fondato; dalla lettura del provvedimento da correggere, in uno a quella degli atti, risulta evidente che il rinvio disposto al primo giudice è stato disposto al primo giudice indicato per mero errore materiale nel Tribunale di Milano invece che nel Tribunale di Busto Arsizio (Cass., 05/08/1998, n. 677), atteso che nulla si specifica riguardo a un'eventuale diversità del giudice in parola rispetto a quello in concreto giudicante in prima istanza nella sequenza processuale svolta; in tal senso è riconoscibile un errore materiale emendabile come tale (cfr. anche Cass.09/08/2007, n. 17457, Cass., 20/01/2017, n. 1553); non deve disporsi sulle spese/ trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n. 12184),

P.Q.M.

La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021 nel senso che, al secondo ok 7.0•Ze,-;jp rigo, dove si legge «Tribunale di Milano» deve leggersi: «Tribunale di Busto Arsizio». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma, 20 settembre 2022 Il Presidente (Dott. Francesco Cirillo) .C> DEPOSITATO IN cANCEZIVA c99!,