Italian court dismisses revocatory action against gratuitous transfer to children due to creditor's prior knowledge of prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by the Runza family against a lower court ruling that invalidated a property transfer to their children. The Runzas argued the transfer occurred before the creditor's debt, while the creditors contended the debtor knew the act harmed their claims. The court held that for gratuitous transfers, the debtor's awareness of prejudice is sufficient to validate the revocatory action, regardless of the transfer's timing relative to the debt's formal creation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 cod. civ.; l'azione revocatoria per atto gratuito non richiede la prova del pregiudizio effettivo, ma basta la consapevolezza del debitore di recare danno ai creditori.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso 5777-2022 proposto da: RUNZA ANTONINO, RUNZA GIUSEPPE, RUNZA ROSARIO, e RUNZA ALESSIA, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via LUCREZIO CARO n. 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentati e difesi dagli avvocati FABRIZIO GUERRERA e ROSARIO ROBERTI; - ricorrenti - contro DO VALUE S.p.a., quale mandataria di FINO 1 SECURITISATION S.r.1, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Nunzio Sinagra - controricorrente — nonché di DO VALUE S.p.a. quale mandataria di ANGERA SECURITISATION S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via L. LILIO n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Teodoro Carsillo rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Staiti; - controrícorrente - nonché di SPV PROJECT S.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/12/2021; Ric. 2022 n. 05777 sez. M3 - ed. 23-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Unicredit S.p.a. agì in giudizio, con atto di citazione del 9/07/2012, in revocatoria contro Rosario Runza, fideiussore della società Punto Industria S.r.l., in quanto questi, quale debitore di somme per circa quattro milioni di euro, in forza di mutuo e di decreti ingiuntivi passati in giudicato, o comunque definitivi, aveva donato ai figli Antonino, Alessia e Giuseppe, con atto pubblico dell'ottobre 2010, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne accolta dal Tribunale di Messina, che dichiarò l'inefficacia dell'atto.
Rosario Runza impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Messina, nel ricostituito contraddittorio con la cessionaria del credito, e con l'intervento di due ulteriori creditori, con sentenza n. 551 del 3/12/2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Rosario Runza. Resistono, con separati controricorsi, Angera Securisation S.r.l. e Fino 1 Securisation S.p.a. SPV Project S.r.l. è rimasta intimata. La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Angera Securisation ha depositato memoria. I due motivi di ricorso pongono, il primo, censure di violazione e falsa applicazione il primo dell'art. 2901 cod. civ., in relazione all'affermazione della sentenza d'appello dell'essere ie credito Ric. 2022 n. 05777 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -3- dell'originario creditore agente in revocatoria, Unicredit S.p.a., anteriore all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, effettuato per atto pubblico il 5/10/2020 e, il secondo, dell'art. 91 cod. proc. civ. relativamente alle spese, in quanto la Corte territoriale avrebbe condannato alla loro rifusione anche in favore di parti intervenute solo nella fase d'appello.
Il secondo mezzo profila una censura, inoltre, relativamente al cd. raddoppio del contributo unificato. Il primo motivo è infondato. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damm); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15/02/2011 Rv. 616596 - 01;
Cass.n. 20376 del 09/10/2015 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del 3/06/2020 Rv. 658031 - 01). Nella specie, inoltre, l'atto dispositivo di Rosario Runza in favore dei figli era, pacificamente, a titolo gratuito, cosicché era sufficiente, ai fini della concretizzazione dei presupposti per raccoglimento dell'azione revocatoria, la sola consapevolezza del debitore di recare pregiudizio, mediante l'atto dispositivo posto in essere, alle ragioni del Ric. 2022 n. 05777 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -4- creditore (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante si veda:
Cass. n. 09192 del 02/04/2021 Rv. 661147 - 01). Nella specie, inoltre, la Corte territoriale ha motivato sulla conoscenza del pregiudizio, da parte dei soggetti beneficiati, in considerazione dell'essere essi rutti figli di Rosario Runza. Il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento: la situazione di soccombenza è stata correttamente riferita da parte della Corte territoriale a carico del Runza e nei confronti sia dell'originaria parte agente in revocatoria che delle altre società creditrici intervenute in giudizio, sebbene soltanto in fase d'appello, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle intervenienti.
La parte di detto motivo riferita all'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato parimenti è del tutto infondata, oltre che inammissibile, come da giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U,n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 —01 e seguenti). Il ricorso è rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, come in dispositivo, in favore di Angera Securisation S. .r1. e di Fino 1 Securisation S.r.l. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrenti dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ric. 2022 n. 05777 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -5- Condannari.--1 ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in ( euro 12.000,00 in favore di Angera Securisation S.r.l. e in euro 10.000,00 in favore di Fino 1 Securisation S.r.l., oltre euro 200,00 per (-7 ciascun controricorrente a titolo di esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA per legge, sulle dette somme. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della