Court dismisses appeal due to mutual abandonment of litigation causing procedural extinction of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the respondent had not accepted the withdrawal, the court ruled that mutual abandonment extinguishes the process without requiring acceptance. Consequently, no further judicial action was necessary as the legal interest to contest the lower court's decision had vanished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Mutual abandonment of litigation by the appellant produces the extinction of the proceedings even without the respondent's acceptance, as it eliminates the interest in continuing the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorso iscritto al nr. 12315-2022 proposto da: LA BUA EDUARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell'avvocato CARLO TESTA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro NALDI AMASTINI CATIA; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 09/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DO-FT.
FULVIO TRONCONE che chiede che Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso e indicare quale giudice innanzi al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Firenze. Ric. 2022 n. 12315 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: Edoardo La Bua ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nella causa promossa da Catia Naldi Amastini nei propri confronti; con atto del 25 ottobre 2022, dopo la fissazione dell'adunanza camerale odierna, il suddetto ricorrente ha depositato atto di rinuncia allegando l'abbandono reciproco del giudizio di merito;
Rilevato che: il giudizio deve dichiararsi estinto; la rinuncia al ricorso per cassazione produce infatti l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., 28/05/2020, n. 10140); non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa della parte intimata;
P.Q.M.
La Corte estinto il giudizio. Roma, 23 novembre 2022 Il Presidente (dott. Francesco Cirillo) qt O G Tigrtn „t