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Ordinanza — n. 322/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension deduction, upholding ten-year prescription term over five-year term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that declared a solidarity contribution deduction from a pension illegal. The pensioners argued the deduction violated pension calculation principles and should be subject to a five-year prescription period, while the Fund contended it was a separate patrimonial levy requiring a ten-year term. The court affirmed that unilateral deductions creating a patrimonial debt fall outside pension rate adjustments and thus are governed by the ordinary ten-year prescription rule.

Regesto Legislator

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Art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; Art. 23 Cost.: The imposition of a patrimonial levy such as a solidarity contribution on a pension constitutes a separate prelevable debt, not a pension rate adjustment, and is subject to the ordinary ten-year prescription period rather than the five-year term applicable to pension arrears.

Parole chiave

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pension deduction legality solidarity contribution prescription period ten years patrimonial levy pro rata principle violation accredito di vecchiaia revoca di prestazioni sociali età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2, D.Lgs. n. 509/1994
civ., la Cassa denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c:ombinato disposto con l'art.
Art. 22 of the CNPADC Regulations
509/1994 in c:ombinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell'art.
Art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art.
Art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.
Art. 1, comma 488, L. n. 147/2014
335/1995, dell'art. 1 comma 763, L.
Art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L.
Art. 3, Cost.
"Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art.
Art. 23, Cost.
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.
Art. 38, Cost.
23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost.", per avere, la Corte di Appello di Milano, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art.
Art. 2948 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6301 del 2022
Cass. n. 31875 del 2018
Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.
Cass. n. 19561 del 2019
31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass.
Cass. n. 29292 del 2019
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass.
Cass. n. 28055 del 2020
29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass.
Cass. n. 28054 del 2020
28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass.
Cass. n. 36618 del 2021
Cass. n. 41320 del 2021
civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibile (Cass. n. 41320 del 2021 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 29523 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26801-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro PULIN PATRIZIA RIZZANI ANTONIA RIZZANI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; - controficorrenti - avverso la sentenza n. 357/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 26801 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 26801/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sulla pensione di anzianità erogata a Patrizia Pulin e altri, a titolo di contributo di solidarietà, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti; la Corte territoriale ha stabilito che l'imposizione del contributo di solidarietà esula dai poteri della Cassa in quanto non configura un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - che sarebbe di competenza dell'Ente - bensì un prelievo la cui eventuale introduzione è riservata in via esclusiva al legislatore; la Corte di merito ha, inoltre, respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente applicando il termine decennale e non già quello quinquennale; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di t:re motivi, illustrati da successiva memoria;

Patrizia Pulin e i suoi litisconsorti hanno depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la Cassa denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c:ombinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost.", per avere, la Corte di Appello di Milano, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013", per non avere la Corte territoriale considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuto agli Enti previdenziali privatizzati, così come asseritamente chiarito dall'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione art. 1, I. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). violazione artt. 2946 e 2948, cod. civ. violazione art. 129, r.d.I n. 1827/1935 ed art. 47-bis, d.p.r. n. 639/1970", per avere la Corte di merito ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale piuttosto che quello quinquennale; i primi due motivi esaminati congiuntamente per connessione sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui gli "Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di " determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento c:he sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. n 6301 del 2022;

Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. nr. 36618 del 2021 ed altre); il terzo motivo è parimenti infondato; l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità va nel senso di ritenere che nel caso in cui il pensionato abbia riscosso i ratei di pensione decurtati dalle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e non abbia potuto riscuotere il superiore importo per avere, la Cassa, esercitato unilateralmente (ed illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pensionato, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non possa ritenersi "pagabile" e, quindi, non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibile (Cass. n. 41320 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 29523 del 2022); l'argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esistente tra la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l'azione di recupero di una somma indebitamente trattenuta dall'ente previdenziale (nella specie la Cassa), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale rivendicata non costituisce un credito liquido ed esigibile; in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta indebita (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensionato a ricevere la prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors