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Ordinanza — n. 321/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 321/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 321/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25521-2021 proposto da: CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro PATTI BORIS MARCO, PATTI GIUSEPPE, VOLPE OLIVA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MINOLFO MAURIZIO; -controrícorrente - avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 321/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 431/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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obbligo contributivo determinazione di contributi provvisori attività sottoposta a contribuzione durata minima di contribuzione previdenza obbligatoria presupposto assicurativo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Oliva Volpe, Giuseppe Patti, Boris Marco Patti, nella qualità di eredi di Gandolfo Patti, hanno depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25521-2021 proposto da: CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro PATTI BORIS MARCO, PATTI GIUSEPPE, VOLPE OLIVA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MINOLFO MAURIZIO; -controrícorrente - avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 25521 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 25521/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato Gandolfo Patti non tenuto a versare all'Ente l'importo dei contributi previdenziali relativi al periodo 2008 - 2012; la Corte territoriale ha ritenuto non provato in giudizio il concreto svolgimento da parte del Patti di attività rientranti tra quelle riservate alla categoria professionale dei geometri, condizione necessaria ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria; ha, inoltre, escluso che la condizione giuridica di socio/amministratore di società di capitali, dallo stesso rivestita all'interno di alcune società di fatto operanti nel settore edilizio, fosse finalizzata allo svolgimento dell'attività professionale, essendo la stessa piuttosto circoscriitta allo svolgimento di attività di indirizzo e amministrazione delle attività imprenditoriali delle predette società; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti sulla base di tre motivi;

Oliva Volpe, Giuseppe Patti, Boris Marco Patti, nella qualità di eredi di Gandolfo Patti, hanno depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967, 10 e 22, I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere la Corte di merito travisato la natura della contribuzione oggetto di causa, avendo considerato l'iscrizione alla gestione previdenziale come soggetta al concreto svolgimento, da parte del geometra, di attività rientranti tra quelle riservate agli esercenti la professione; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere, la Corte territoriale ritenuto la illegittimil:à dei criteri impositivi applicati dalla Cassa (e, in particolare, dell'art. 5 dello Statuto), in quanto eccedenti i limiti posti dal legislatore, il quale ha riconosciuto alle Casse previdenziali privatizzate il solo potere di variare le aliquote contributive, di riparametrare i coefficienti di rendimenti ovvero ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata, escludendo ogni altra forma impositiva, ivi compresa quella del contributo di solidarietà oggetto di causa; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 16, r.d. 724/1929, 2697 c.c., 22, I. 773/1982, 1 ss., d.lgs. 509/1994", per avere la Corte di merito trascurato di valorizzare adeguatamente la natura professionale della posizione di socio/amministratore rivestita dal Patti, ritenendo che la predetta condizione giuridica, anche se rivestita in società di capitali dedite ad attività edilizia, non fosse di per sé tale da soddisfare il requisito soggettivo richiesto per l'iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale della Cassa; i tre motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono fondati; al riguardo deve richiamarsi il principio di diritto espresso da questa Corte, al quale s'intende dare continuità, in base al quale "...l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima" (fra tante, cfr.

Cass.n.4568 del 2021, Cass. n.23630, n.23631, n.23633 del 2021); la medesima giurisprudenza ha inoltre stabilito la legittimità dell'imposizione di una contribuzione minima a carico degli iscritti all'albo professionale a prescindere dall'entità del reddito, costituendo, tale previsione regolamentare, una manifesta espressione di autonomia della Cassa conseguita all'esito della privatizzazione; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ullteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così decis