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Ordinanza — n. 320/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 320/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 320/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25284-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona delL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; No" - ricorrente - contro BADALOTTI CLAUDIO, domiciliato in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 320/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Claudio Badalotti ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; violazione art. 10 ed art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e suc:cessive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione dell'art. 132, Cod.

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita rideterminazione degli alimenti accredito di vecchiaia rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione rivalsa cambiaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Claudio Badalotti ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25284-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona delL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; No" - ricorrente - contro BADALOTTI CLAUDIO, domiciliato in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 25284 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 25284/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il diritto di Claudio Badalotti a vedersi riliquidato il trattamento pensionistico - maturato 1'01.04.2006 - nella misura risultante dall'applicazione della normativa anteriore all'introduzione di modifiche (in pejus) al Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato con D.I. 14.07.2004, con conseguente condanna della stessa alla corresponsione delle differenze economiche; la Corte di merito, in sostanza, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, ha ribadito l'intangibilità del principio del pro rata in relazione a tutti i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente all'1.01.2007 - quale quello oggetto del giudizio - ritenendo per essi applicabile la normativa precedente all'entrata in vigore del Regolamento, così come modificato, in senso peggiorativo, dall'art.1 comma 763 della I. n. 296 del 2006, così come interpretata dall'art. 1, comma 488, della L. n. 147 del 2013; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di un unico motivo;

Claudio Badalotti ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; violazione art. 10 ed art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e suc:cessive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione dell'art. 132, Cod.

Proc. Civ. e dell'art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.)", per avere, la Corte d'appello, interpretato erroneamente le norme in epigrafe avendo ritenuto lesiva del principio del pro rata l'applicazione del criterio di calcolo introdotto dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa ad un trattamento pensionistico quale quello riconosciuto a Claudio Badalotti, maturato antecedentemente all'1.01.2007; il motivo è infondato; questa Corte si è già pronunciata sulla questione posta dall'odierna ricorrente, con una decisione assunta a Sezioni Unite, ove si afferma testualmente che "In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della I. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013" (Sez.

Un. n. 17742 del 2015); la decisione gravata ha dato corretta attuazione al principio affermato dalle Sezioni Unite, al quale va, anche nel caso in esame, data continuità, con la conseguenza che l'odierno ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell