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Ordinanza — n. 316/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension deductions, ruling private funds cannot impose solidarity contributions without legislative authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that declared solidarity contributions on a pension illegal. The Fund argued that recent legislation allowed private entities to set pension amounts, but the court held that such deductions constitute a prelevable asset reserved for the legislature. Consequently, the court affirmed that private funds cannot impose contributions that alter the pension structure without explicit statutory authorization.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 91, 92 c.p.c.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on determined pensions as this violates the principle of proportionality and exceeds their impository powers reserved to the legislature.

Parole chiave

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private pension fund powers solidarity contribution legality pension deduction authority legislative reservation principle proportionality in social security contributo alla cassa pensioni diritti a pensione deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
335/1995, dell'art. 1 comma 763, L.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R.
art. 23 Cost
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6301 del 2022
Cass. n. 31875 del 2018
altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, Cass.
Cass. n. 19561 del 2019
31875 del 2018, cui hanno dato continuità, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass.
Cass. n. 29292 del 2019
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019;
Cass. n. 28055 del 2020
Cass. n. 28055 del 2020; Cass.
Cass. n. 28054 del 2020
28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass.
Cass. n. 36618 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20177-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro TALAMINI MINOTTO LUIGI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO SPERANDIO; - controricorrente incidentale- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCEALISTI 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; -controncorrente all' incidentale - avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 20177 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 20177/2021 RILEVATO CHE: La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione erogata a Luigi Talamini Minotto, a titolo di contributo di solidarietà con decorrenza da gennaio 2009, condannando la stessa alla restituzione del relativo importo (pari ad euro 21.505,26); la Corte territoriale ha inteso dar seguito all'orientamento, oramai consolidato, espresso da questa Corte, che ritiene che l'imposizione del contributo di solidarietà esuli dai poteri impositivi dell'Ente poiché, lungi dal configurare un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - di competenza della Cassa - costituisce un prelievo che può essere, eventualmente, introdotto soltanto dal legislatore; la Corte di merito, inoltre, ha escluso la rilevanza, nel caso in esame, del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016, invocata dalla Cassa di previdenza a favore dei Dottori Commercialisti per sostenere la legittimità del prelievo, ritenendo che non fosse stato dedotto, né tanto meno fornito in giudizio qual si voglia elemento da cui desumere che la pensione goduta dal Talamini Minotto raggiungesse l'ammontare delle pensioni più elevate per le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del prelievo a scopo solidaristico; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

Luigi Talamini Minotto ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria, nonché ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; è stata depositata proposta ai sensi dell'art.. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: RICORSO PRINCIPALE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la Cassa ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost." per avere, la Corte di Appello, ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente, approvato con D.M. del 14.7.2014 nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati, risultando detta imposizione eccedente i limiti della autonomia normativa concessa dal legislatore agli Enti previdenziali privatizzati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008", per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall'interpretazione autentica operata dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; la ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza;RICORSO INCIDENTALE: l'unico motivo del ricorso incidentale formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la totale soccombenza della Cassa appellante".

ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE: i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; cfr. altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019;

Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO: in ragione dell'infondatezza del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato è assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito l'incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'uli:eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13