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Ordinanza — n. 315/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling private funds cannot set their own contribution rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 315/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that declared solidarity contributions on pensions illegal. The pensioners argued that private funds should have the power to set their own contribution rates under specific laws. The court held that such deductions exceed the fund's authority and violate the constitutional principle that only the legislature can impose financial prelevations.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 38 Cost.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions, as such prelevations violate the constitutional principle that only the legislature may establish financial burdens.

Parole chiave

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private pension funds solidarity contributions constitutional prelevations pension determination criteria legislative exclusivity pro rata principle financial burden imposition contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.
Art. 38 Cost.
Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 2, D.Lgs. n. 509/1994
civ., denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art.
Art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art.
Art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.
Art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 23 Cost
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6301 del 2022
Cass. n. 31875 del 2018
Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.
Cass. n. 19561 del 2019
31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass.
Cass. n. 29292 del 2019
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass.
Cass. n. 28055 del 2020
29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass.
Cass. n. 28054 del 2020
28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass.
Cass. n. 36618 del 2021
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 18905-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro TESSARI STEFANIA, TURATTO ANNALISA, TESSARI CHIARA, TESSARI SILVIA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentate e difese dall'avvocato TACCHINO STEFANO; - con troricorrente - avverso il provvedimento n. 458/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 18905 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 18905/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione erogata a Carlo Tessari, a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 10 gennaio 2004, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti (pari ad Euro 12.388,09); la Corte territoriale ha inteso dar seguito all'orientamento, oramai consolidato, di questa Corte la quale ritiene che l'imposizione del predetto contributo esuli dai poteri impositivi della Cassa poiché lo stesso, lungi dal configurare un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - di competenza dell'ente - costituisce un prelievo la cui introduzione spetta in via esclusiva al legislatore; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost." per avere, la Corte di Appello, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente, approvato con D.M. del 14.7.2014 nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati, risultando detta imposizione al di fuori dei limiti della autonomia normativa concessa dal legislatore agli Enti previdenziali privatizzati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008" per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall'interpretazione autentica operata dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce in sostanza che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diario luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022;

Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Ro