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Ordinanza — n. 314/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses pension fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already-determined pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 314/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the National Pension Fund for Commercial Accountants' appeal against a lower court ruling that declared a solidarity contribution on a pension illegal. The pensioners argued the fund lacked the power to impose such deductions, while the fund contended that recent legislation allowed them to set pension amounts and related contributions. The court rejected this, holding that private pension funds cannot create new prelevings on pensions already fixed by statutory criteria, as this violates the principle of proportionality and infringes on legislative authority.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 38 Cost.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on pensions already determined by statutory criteria, as such deductions violate the principle of proportionality and infringe upon the exclusive legislative power to establish prelevings.

Parole chiave

Generato dall'IA
private pension funds solidarity contributions pension determination criteria legislative authority principle of proportionality constitutional rights administrative prelevings contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.
Art. 38 Cost.
Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art.
Art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.
Art. 2, D.Lgs. n. 509/1994
civ., l'Ente ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art.
Art. 1, comma 488, L. n. 27.12.2013, n. 147
335/1995, dell'art. 1 comma 763, L.
art. 380-bis cod. proc. civ
Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 23 Cost
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6301/2022
Cass. n. 31875/2018
Cass. n. 19561/2019
Cass. n. 29292/2019
Cass. n. 28055/2020
Cass. n. 28054/2020
Cass. n. 36618/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18901-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro TESSARI CHIARA, TESSARI SILVIA, TESSARI STEFANIA, TURATTO ANNALISA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato TACCHINO STEFANO; - CarltrOfiCOITCMC - avverso la sentenza n. 431/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 18901 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 18901/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta operata sulla pensione erogata a Carlo Tessari, a titolo di contributo di solidarietà relativo al periodo 2009- 2013, condannando la stessa alla restituzione dei relativi importi (pari ad Euro 25.133,71); la Corte territoriale ha inteso dar seguito all'orientamento, oramai consolidato, espresso da questa Corte la quale ritiene che l'imposizione del predetto contributo esuli dai poteri impositivi della Cassa, poiché essa, lungi dal configurare un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - che rientrerebbe nella competenza dell'ente - costituisce un prelievo che soltanto il legislatore potrebbe imporre; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

Annalisa Turatto, Stefania, Chiara e Silvia Tessari in qualità di eredi di Carlo Tessari hanno depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. l, n. 3 cod. proc. civ., l'Ente ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost." per avere, la Corte di Appello, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente, approvato con D.M. del 14.7.2014, nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008", per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall'interpretazione autentica operata dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; la ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende qui dare continuità, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 dei 2022;

Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre);in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P. Q.141. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma