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Ordinanza — n. 313/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 313/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 313/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18360-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/ b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 01 10NELLI SILVIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TACCHINO STEFANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 23 Cost; Ordinanza — n. 313/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà ati:o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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contributi previdenziali prelievo di solidarietà sussidio di assistenza sussidi per premi di cassa malati contribuzione alle spese deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 23 Cost
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18360-2021 proposto da: CNPADC 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/ b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 01 10NELLI SILVIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TACCHINO STEFANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 18360 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 18360/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta operata sulla pensione erogata a Silvio Ottonelli a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013, condannando la stessa alla restituzione dei relativi importi (pari ad euro 6.895,85); la Corte territoriale ha stabilito che l'imposizione del contributo di solidarietà esula dai poteri della Cassa, in quanto esso non configura un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - che sarebbe di competenza dell'Ente - bensì consiste in un prelievo la cui imposizione sarebbe eventualmente riservata in via esclusiva al legislatore; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

Silvio Ottonelli ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'alt. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto diE fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28„10.2008; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell'art. 38, Cost.", per avere, la Corte di Appello, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008", per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuto agli Enti previdenziali privatizzati„ così come asseritamente chiarito con l'interpretazione autentica, operata dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento normativo gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende qui dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata - in via esclusiva - al legislatore (Così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; cfr. altresì, Cass.n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019;

Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà ati:o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così de