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Ordinanza — n. 306/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to missing certification of power of attorney date post-communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 306/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits because the lawyer failed to certify the power of attorney was issued after the contested decision's communication. Although the document showed a release date later than the decision, it lacked the explicit certification required by law. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, and the Ministry of Interior's non-appearance did not alter this outcome.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal must explicitly certify that it was granted on a date subsequent to the communication of the contested decision, and mere authentication of the signature is insufficient for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility power of attorney certification post-communication date requirement procedural inadmissibility lawyer certification duty protezione internazionale verosimiglianza della persecuzione protezione adeguata disponibile

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l.
Art. 309 c.p.c.
Art. 181 c.p.c.
Art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.
Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 309 e 181 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc 2.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 15177/2021
Corte Costituzionale, n. 13/2022
Corte di Cassazione, n. 17970/2021
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9044-2022 proposto da: YAKOP ADAMS YKPDMS98A01Z318C, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO DEL VISCIO; -ricorrente - contro MINISTERO DEGLI INTERNI COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA 80197350582, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso il decreto di cui al procedimento n. RG 12004/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Yakop Adams ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 22/2/2022 che ha disposto la cancellazione della causa e l’estinzione del giudizio.

2. L'intimata Amministrazione dell'Interno non ha svolto difese.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 309 e 181 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc 2. In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. menzionato d.l., art. 21, comma 1). 2.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/2021 hanno affermato che «L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha previsto una speciale ipotesidi "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente». 2.2. La Corte Costituzionale, con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all'avv.

Paolo Del Viscio allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (23.3.2022) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura "È autentica".

4. Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del