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Ordinanza — n. 270/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses suspension of bankruptcy opposition due to incidental nature of nullity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 270/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Ancona Tribunal's order suspending the bankruptcy opposition proceedings. The Tribunal had suspended the case because a separate lawsuit challenged the validity of the underlying financial contracts, arguing the issue was prejudicial. The Court ruled that since the nullity claim was raised as a defensive allegation rather than a primary title dispute, the suspension requirement under Article 295 of the Civil Procedure Code was not met. Consequently, the proceedings were ordered to resume immediately.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; The suspension of proceedings under Article 295 of the Civil Procedure Code is not required when the alleged nullity of a title is raised as an incidental defensive allegation rather than as a primary dispute over the existence of the title.

Parole chiave

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suspension of proceedings prejudicial question nullity of title incidental defense bankruptcy opposition Civil Procedure Code ratione materiae opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
RILEVATO CHE: - con decreto del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento della G.I.
art. 295 cod. proc. civ
RILEVATO CHE: - con decreto del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento della G.I.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3553-2022 proposto da: NEPRIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di APORTI SRL, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO SILVESTRI -ricorrente - contro FALLIMENTOGI E SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 59, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROSSI; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO CATALLOZZI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALDO CENICCOLA che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. RILEVATO CHE: - con decreto del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento della G.I. E. s.p.a. promosso dalla Neprix s.r.l. in ragione della pendenza di altro giudizio, instaurato dalla curatela fallimentare nei confronti (anche) della società cedente il credito oggetto della domanda di ammissione allo stato passivo; - il Tribunale ha motivato il suo provvedimento con il carattere pregiudiziale delle questionioggetto di tale ultimo giudizio, in cui è dedotta l’abusiva concessione del credito controverso, nonché la validità dei contratti di finanziamento, rispetto a quelle oggetto del suo esame; - avverso tale decreto la Neprix s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a cinque motivi; -il Fallimento della G.I.

E. s.p.a. deposita memoria; -il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; - il Fallimento della G.I. E. s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-tercod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l’assenza di motivazione del provvedimento di sospensione; -con il secondo deduce l’erroneità del decreto nella parte in cui ha rilevato che la curatela aveva chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di finanziamento, evidenziando, sul punto, che la stessa aveva tempestivamente allegato solo l’esistenza di un suo credito di natura risarcitoria che eccepiva in compensazione e che l’eccezione di nullità di tali contratti era stata proposta solo in sede di opposizione e, dunque, tardivamente; - con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale non aveva tenuto in debita considerazione l’insensibilità del credito fatto valere dalla ricorrente, trattandosi di credito a questa ceduto in blocco ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130; - con il quarto motivo lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della compensazione del proprio credito con quello risarcitorio vantato dalla curatela; - con l’ultimo motivo critica il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che nel giudizio asseritamente pregiudicante fosse in discussione la questione della nullità dei contratti di finanziamento; - può esaminarsi prioritariamente, in applicazione del criterio della ragione più liquida, l’ultimo motivo di ricorso che è fondato; -la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; - tuttavia, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo qualora – come nel caso in esame – la questione attinente a lla nullità del titolo sia introdotta nel giudizio asseritamente pregiudicante quale allegazione difensiva e sulla quale l’esame del giudice presenti natura di accertamento incidentale; -il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento dei motivi residui non esaminati; - il decreto impugnata deve, pertanto, essere annullato il processo riassunto nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Ancona, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, il quale