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Ordinanza — n. 260/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to failure to notify within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 260/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy appeal filed by Pietro Paolo Pirrottina against the declaration of bankruptcy of G.a.c.i. Gestioni attività commerciali immobiliari s.r.l. Pirrottina argued the appeal was inadmissible because it was not notified to the administrator and the creditor within the prescribed deadline. The court held that the notification term is mandatory and that the appellant failed to justify why the deadline was not met, thereby violating procedural rules. Consequently, the appeal was declared inadmissible, stabilizing the lower court's bankruptcy declaration and ordering the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 18, fourth comma, Law No. 267/1940; Art. 291 Civil Procedure Code: The term for notifying a bankruptcy appeal is mandatory; failure to notify within this period renders the appeal inadmissible unless justified reasons for the delay are provided.

Parole chiave

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bankruptcy appeal notification deadline inadmissible appeal Civil Procedure Code procedural time limits justification of delay stabilization of judgment notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 18, fourth comma, Law No. 267/1940
Rilevato che: la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato improcedibile il reclamo ex art. 18 legge fall., proposto da Pietro Paolo Pirrottina avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della G.a.c.i.
Art. 291 Civil Procedure Code
- a sostegno del ricorso si deduce la nullità della sentenza per (i) aver dichiarato improcedibile il reclamo in mancanza di disposizione di legge e per (ii) violazione dell’art. 291 cod.
Art. 382, last paragraph, Civil Procedure Code
art. 291 cod. proc. civ
- a sostegno del ricorso si deduce la nullità della sentenza per (i) aver dichiarato improcedibile il reclamo in mancanza di disposizione di legge e per (ii) violazione dell’art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 24797-19
Cass. Sez. 1 n. 11541-17
Cass. Sez. 1 n. 30968-19
Cass. Sez. 1 n. 30968-19); questa è la ragione per cui non ha fondamento il secondo motivo dell’attuale ricorso e per cui il reclamo, nelle condizioni date, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; IV.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22158-2021 proposto da: PIRROTTINA PIETRO PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI VICIDOMINI; -ricorrente - contro LEVITICUS SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria CF LIBERTY SERVICING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro Ric. 2021 n.22158 sez.

M1 - ud. 01 - 12-2022 -2- FALLIMENTO CAGI SRL; -intimato - avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato improcedibile il reclamo ex art. 18 legge fall., proposto da Pietro Paolo Pirrottina avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della G.a.c.i. - Gestioni attività commerciali immobiliari s.r.l., perché non notificato alla curatela del fallimento e al creditore istante (Leviticus SPV s.r.l.) nel termine assegnato;

Pirrottina ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la società Leviticus ha resistito con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese; le parti costituite hanno depositato memorie. Considerato che: I. - a sostegno del ricorso si deduce la nullità della sentenza per (i) aver dichiarato improcedibile il reclamo in mancanza di disposizione di legge e per (ii) violazione dell’art. 291 cod. proc. civ., avendo la corte d’appello pretermesso il principio da tale norma discendente, viceversa applicabile anche in ipotesi di inesistenza od omissione della notificazione dell’atto;

Ric. 2021 n.22158 sez. M1 - ud. 01 - 12-2022 -3- II. -il primo motivo ricorso pone una critica per certi versi fondata; l’impugnata sentenza ha dichiarato improcedibile il reclamo perché non notificato, assieme al decreto di fissazione di udienza, nel termine appositamente accordato; ma l’improcedibilità è sanzione per inattività delle parti da contenersi nell’alveo della espressa previsione normativa; e nessuna norma – né in termini generali, né in termini specifici – sanziona di improcedibilità una situazione del genere; III. - la corte territoriale ha richiamato il principio tratto da Cass.

Sez. 1 n. 24797-19, ma il principio non si attaglia pienamente alla fattispecie, poiché relativo al caso della mancata comparizione delle parti in udienza, prima ancora che della impossibilità di controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio; più aderente è invece l’insegnamento per cui il termine di notifica dettato dall’art. 18 legge fall. è ordinatorio; e tuttavia, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, quarto comma, legge fall., chieda, successivamente allo spirare di quest'ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso e il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto Ric. 2021 n.22158 sez.

M1 - ud. 01 - 12-2022 -4- processo, a un giudizio e a una pronuncia (Cass. Sez. 1n. 11541-17); ciò in coerenza col generale principio per cui l'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato è contrapposto a quello dell'impugnante, e comporta che ove pure il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia indicato dalla legge come perentorio, non possa disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possano essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo di impugnazione, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (v.

Cass. Sez. 1 n. 30968-19); questa è la ragione per cui non ha fondamento il secondo motivo dell’attuale ricorso e per cui il reclamo, nelle condizioni date, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; IV. - ne segue che, al netto dell’errore qualificato rio compiuto dalla corte territoriale (nel riferimento alla inesistenza sanzione di improcedibilità), la causa può essere decisa direttamente in cassazione mediante pronuncia sul ricorso; non è praticabile invero il rimedio della semplice correzione della motivazione, perché la sentenza è errata anche nel dispositivo; la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in base al principio appena citato, volta che neppure in questa sede sono state indicate le ragioni che avevano impedito al Ric. 2021 n.22158 sez.

M1 - ud. 01 - 12-2022 -5- reclamante di rispettare il termine di notificazione assegnato; V. - le spese sostenute dall’incolpevole creditore istante seguono in ogni caso la soccombenza del ricorrente, visto che alla declaratoria consegue la stabilizzazione della sentenza dichiarativa del fallimento; VI. –l’esito del giudizio di cassazione induce alla non debenza del raddoppio del contributo unificato. p.q.m. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio poiché il reclamo avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; condanna il ricorrente alle spese sostenute in questa sede dalla società Leviticus, liquidandole in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EU