Italian Supreme Court corrects an order's material error regarding the appellate court name for remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered the correction of a material error in its own order, which mistakenly named the wrong appellate court for remand. The applicant requested this correction under Article 391 bis of the Civil Procedure Code, arguing the text indicated Catanzaro instead of Ancona. The court ruled that the error was evident and corrected the document to reflect the correct appellate court of Ancona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court must correct material errors in its own orders when they are evident and do not affect the substance of the decision, ensuring the correct legal entity is identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
2 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4415/2022R.G., tra EHICHOYA KELVIN, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGETTI MARCO -ricorrente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta edifende -intimato- In relazione all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 36174/2021 depositata i l 23/11/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Questa Corte, con ordinanza n. 36174/21, ha accolto, nell’ambito del procedimento n. 19002/2019 R.G., respinti il primo ed il quinto motivo, inammissibili la seconda e la terza censura, il quarto motivo del ricorso per cassazione promosso da Kelbin Ehichoya avverso la sentenza n. 2803/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 4/12/2018, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla «Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione», anche in punto spese.
Con istanza depositata l’8/4/2022, Ehichoya Kelvin sollecita la correzione d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., di un errore materiale dell’ordinanza, essendo stato indicato come giudice di rinvio la Corte d’appello di Catanzaro in luogo di quella di Ancona. L’istanza è unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa. Sulla scorta dell’istanza è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento, come autonomo procedimento (n. R.G. 4415/2022), ai sensi dell’art.391 bis, coma 1, c.p.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art.380 bis, commi e 1 e 2 c.p.c.
La proposta del relatore è stata notificata, a cura della Cancelleria, alle parti del procedimento originario, unitamente all’istanza ed al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, essendo indefettibile l’instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento di cui alla presente procedura per correzione dell’errore materiale (cfr. Cass. 4498/2017). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione della Corte di appello di Catanzaro nel corpo della decisione (pagg.2 e 8) in luogo di Corte d’appello di Ancona (che aveva emesso la pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione), correttamente indicata nell’intestazione, è frutto di evidente errore materiale, mentre l’utilizzo dell’espressione «in diversa composizione» nel dispositivo evidenzia la volontà della Corte di rinviare alla stessa Corte d’appello, ovvero al medesimo giudice ma in diversa composizione del collegio, in forza del principio dell’alterità del giudice del rinvio (Cass. 32672/2021 non massimata).
2. L'ordinanza n. 36174/2021 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nella motivazione e nel dispositivo, «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi « Corte d’appello di Ancona». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). PQM dispone che la ordinanza n. 36174/2021, di questa Corte di Cassazione, venga corretta, nella parte narrativa, pag.2, nonché nella parte motivazionale, al par.4, pag.8, e nel dispositivo, pag.8, nel senso che là dove è scritto «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi«Corte d’appello