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Ordinanza — n. 241/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows jurisdiction regulation because the lower court raised incompetence too late.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 241/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the jurisdiction regulation request against the Messina Tribunal's decision. The Messina court had declared itself incompetent after four years and multiple hearings, violating the strict time limit for raising territorial incompetence. The court ruled that because this delay occurred beyond the first hearing, the original forum retained jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 428 c.p.c.: The court held that territorial incompetence must be raised by the court ex officio no later than the first hearing; a decision made after this deadline is void, and the original court retains jurisdiction.

Parole chiave

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jurisdiction regulation territorial incompetence first hearing deadline ex officio ruling Cassation procedure responsabilità disciplinare risarcimento per errore giudiziario inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art.
Art. 428 c.p.c.
sul presupposto che il rilievo dell’incompetenza fosse avvenuto, da parte del Tribunale di Messina,oltre la prima udienza di discussione, in violazione della regola di cui all’art. 428 c.p.c.;
Art. 420 c.p.c.
428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art.
Art. 415 c.p.c.
Law n. 353 of 1990
art. 428 c.p
sul presupposto che il rilievo dell’incompetenza fosse avvenuto, da parte del Tribunale di Messina,oltre la prima udienza di discussione, in violazione della regola di cui all’art. 428 c.p.c.;
art. 38 cod. proc. civ
il regolamento di competenza è fondato, in quanto valgono i seguenti consolidati principi, correttamente indicati nell’ordi nanza propositiva dell’incombente,secondo cui: - « nel regime dell'art. 38 cod. proc. civ.
art. 420 c.p
428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art.
art. 38 c.p
420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c.
art. 415 c.p

Giurisprudenza citata

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C. SU 21858/2007
C. 16359/2015
SU 21858/2007 e, in ambito lavoristico, C. 16359/2015); - « in tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art.
C. 30473/2019
415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza» (per tutte, C. 30473/2019;
C. 10516/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al N.R.G. 26453/2022 sollevato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei riguardi dell’ordinanza del Tribunale di Messina in data 11.2.2020, nel processo tra PODDA GIUSEPPE - ricorrente - e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dott. Roberto Bellè; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, che ha chiesto l’accoglimento della richiesta di regolamento di competenza. RITENUTO CHE 1. Giuseppe Podda, docente di Scuola primaria in Nove (VI), ha agito presso il Tribunale di Messina, esponendo di avere dapprima ottenuto in data 22.9.2014 l’ assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo di Lipari (ME), poi revocata il 23.9.2014 e quindi riassegnata il 1.10.2014, instando per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dall’illegittimo comportamento della P.A.;

2. il Tribunale di Messina, con ordinanza del 11.2.2020 , declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma quest’ultimo sollevava d’ufficio regolamento ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c. sul presupposto che il rilievo dell’incompetenza fosse avvenuto, da parte del Tribunale di Messina,oltre la prima udienza di discussione, in violazione della regola di cui all’art. 428 c.p.c.;

3. il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento;

4. le parti non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. il regolamento di competenza è fondato, in quanto valgono i seguenti consolidati principi, correttamente indicati nell’ordi nanza propositiva dell’incombente,secondo cui: - « nel regime dell'art. 38 cod. proc. civ. novellato dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti - la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anchequando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio - deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo ” (C.

SU 21858/2007 e, in ambito lavoristico, C. 16359/2015); - « in tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990) - nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza» (per tutte, C. 30473/2019;

C. 10516/2019);

2. il Tribunale di Messina ha rilevato l’incompetenza territoriale dopo oltre quattro anni e diverse udienze successive al la celebrazione della prima udienza di discussione, sicché ciò è avvenuto tardivamente e resta radicata la competenza territoriale di quell’originario foro;

3. non occorre statuire sulle spese perché le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Messina innanzi al quale r