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Ordinanza — n. 218/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and missing party status arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 218/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosario Apicella against the Second Instance Court's rejection of his opposition inadmissible. Apicella argued that the legal entity Roema s.r.l. should have been a party and that the administrative order lacked proper notification and motivation regarding the fine calculation. The court rejected these claims because the appeal failed to specify the exact defects in the lower court's reasoning, omitted evidence of notification, and conflated distinct procedural issues without meeting the strict requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must precisely identify the specific errors in the lower judgment; generic criticisms or failures to distinguish between related procedural vices render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement party status objection notification defect fine calculation review sanzione disciplinare sanzioni pecuniarie responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il motivo è da dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
il primo motivo di ricorso adduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art.
Art. 14 L. 689/1981
e dell’art. 14 L. 689/1981 e con esso si sostiene che la società Roema s.r.l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
il secondo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 102 c.p
il primo motivo di ricorso adduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 102 c.p.c.
art. 366 c.p
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18339/2021 proposto da: APICELLA ROSARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. ARTURO VASSALLO e domiciliato ope legis in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato -controricorrente – avverso la sentenza n. 138/2021 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 8.2.2021, RG638/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Salerno, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da Rosario Apicella avverso l’ordinanza ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno, emessa contestando l’irregolare occupazione per 938 giornate di una lavoratrice e per 1 giorno di un altro lavoratore, oltre all’omessa consegna di copia della comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;

2. la Corte territoriale individuava nell’Apicella, quale titolare della ditta individuale Rosapi e poi amministratore unico della Roema s.r.l., l’autore consapevole delle violazioni , su cui ricadev a la responsabilità diretta, in solido con la compagine, per le conseguenti sanzioni;

3. la Corte di merito riteneva altresì che l’ordinanza fosse sufficientemente motivata,con ampio richiamo agli atti presupposti tempestivamente comunicati e che essa fosse anche descrittivadel calcolo delle sanzioni irrogate;

4. rispetto al quantum in motivazione si evidenziava come le parti non avessero dato seguito all’invito espressamente formulato dalla Corte, di interloquire sulla questione del ridimensionamento della disciplina sanzionatoria sulla base di Corte Costituzionale 254/2014, sicché era precluso un intervento giudiziale in proposito;

5. Rosario Apicella ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito da controricorso dell’Ispettorato del Lavoro;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14 L. 689/1981 e con esso si sostiene che la società Roema s.r.l. avrebbe dovuto essere parte del giudizio;

2. il motivo è da dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto esso si pone in contrasto con il principio, del tutto consolidato, secondo cui «la sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità' solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente.

Ne consegue che ove l'opposizione sia stata proposta dalla persona fisica nella qualità di rappresentante "pro tempore" dell'ente, quest'ultimo non ha legittimazione a impugnare la sentenza neanche qualora sia una nuova persona fisica a rappresentarlo, giacché il precedente rappresentante conserva la propria legittimazione, che spetta esclusivamente a chi abbia assunto qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata» (C. 23663/2018; C. 15902/2002; più in generale, C., SU, 20935/2009);

3. il secondo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 3 d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002, modificato ed integrato dall’art. 4 L. 183/2010, affermando che la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto che le parti, nonostante la sollecitazione officiosa, non avessero poi interloquito sulla questione riguardante la misura sanzione, in ragione di quanto deciso da Corte Costituzionale 254/2014;

4. il motivo è inammissibile;

5. va premesso che la citata pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto riguardo ad un ben preciso profilo, riguardante le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi, che non è noto se fossero interessate dall’ordinanza ingiunzione qui impugnata;

6. pertanto il motivo avrebbe dovuto riportare il contenuto dell’ordinanza ingiunzione stessa, sotto il profilo delle sanzioni applicate e della loro misura, al fine di evidenziare che, appunto , con essa erano stati pretesi importi anche a quel titolo;

7. in mancanza ( non senza osservare che il controricorso nega la circostanza, precisando che l’ordinanza aveva avuto riguardo alla c.d. maxisanzione per l’impiego di lavoratori non registrati, cui dalla sentenza impugnata si evince doversi aggiungere la sanzione per l’omessa comunicazione agli addetti dei dati di assunzione) si realizza un difetto di specificità che rende irrituale, ai sensi dell’art.366 c.p.c., la censura dispiegata ed induce un inammissibile difetto di concretezza della doglianza rispetto all’oggetto del contendere;

8. il terzo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 139 e 145 c.p.c., degli artt. 6 e 14 L. 689/1981, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

9. il motivo afferma che l’ordinanza ingiunzione sarebbe stata notifica all’Apicella non in proprio, ma quale legale rappresentante della Roema, per cui l’iter notificatorio sarebbe invalido sia nei riguardi della Roema, perché all’epoca egli non era più legale rappresentante di essa, sia nei riguardi dell’Api cella, segnalando come la notificazione della contestazione dovesse essere eseguita non solo nei confronti della persona fisica quale trasgressore, ma anche della persona giuridica, quale responsabile in solido;

10. il motivo sovrappone questioni sulla notifica della contestazione con quelle sulla notifica dell’ordinanza ingiunzione – che non sono per nulla la stessa cosa, neanche quando ad effetti, in ipotesi, invalidanti - sicché non è chiarito quale vizio si intendesse con esso denunciare effettivamente;

11. ancora più a monte, esso manca della trascrizione degli atti di notifica sulla cui base si intenderebbe argomentare, sicché non è possibile dal tenore del ricorso comprendere se e con quali modalità sia stata eseguita la notifica dell’ordinanza ingiunzione, così come, non risultando riportato il testo dell’ordinanza ingiunzione e non argomentandosi in senso specifico e critico su di esso, è impossibile desumere dal ricorso se il provvedimento fosse diretto contro l’Apicella in proprio, sebbene in ragione della sua veste di legale rappresentante della società, come sarebbe normale che fosse secondo l’assetto della situazione sostanziale e come ha ritenuto la Corte territoriale, oppure alla società in persona dell’Apicella;

12. tali incertezze, incompletezze e contraddizioni espositive determinano altrettante ragioni di palese inammissibilità;

13. il quarto motivo denuncia la violazione del diritto di difesa, dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

14. esso, oltre a reiterare un’affermazione sull’omessa notifica all’Apicella dell’ordinanza ingiunzione, per la quale valgono le considerazioni sopra esposte al punto 11, sostiene che l’atto mancherebbe di spiegazione rispetto alla base di calcolo del dovuto, al tasso ed al periodo di mora considerati, con difetto motivazionale e lesione delle possibilità difensive;

15. anche tale motivo è inammissibile;

16. a fronte dell’essersi esplicitamente affermato nella sentenza di appello che l’ordinanza conteneva il richiamo al rapporto ispettivo, agli esiti dell’accertamento, alla qualifica del primo destinatario e ad un prospetto allegato riepilogativo delle sanzioni, la censura risulta genericamente formulata – rispetto al quantum debeatur - senza alcun richiamo al contenuto specifico del provvedimento opposto e dei suoi allegati, non trascritto e non riportato nel suo concreto tenore, ancora in violazione dei criteri di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c.;

17. il ricorso è quindi integralmente inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, da liquidare in base al valore del provvedimento opposto, che è di 148 mila euro, restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di con