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Ordinanza — n. 206/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects correction request for inconsistency between judgment text and reasoning regarding expense allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 206/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the heirs' request to correct a discrepancy between the operative part and the reasoning of a previous judgment regarding expense allocation. While the heirs argued the text stated full compensation was an error, the Court found the reasoning correctly established that the entire process expenses should be offset due to the prior waiver of the action. The Court ruled that the apparent contradiction was merely a drafting oversight in the reasoning section, which did not alter the final decision to offset all process costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The apparent discrepancy between the operative provision and the reasoning does not justify a correction when the reasoning is internally consistent with the final decision, as the waiver of the action extinguishes the entire proceeding and necessitates offsetting all process expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of judgment waiver of action expense offset material error cessation of proceedings Cassation procedure inconsistency between text and reasoning diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 19845/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7012/2022 proposto da: VALLONE STEFANIA e ZARRI CARLA, quali eredi legittime di VALLONE ANGELO, rappresentate e difese dall’Avv. DORA BISSONI e domiciliate ope legis in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti– contro ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS); -intimato- per la correzione di errore materiale nei riguardi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1390/2014, depositata il 23 gennaio 2014, NRG 9438/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. nella causa riguardante la trattenuta operata dall’INPS sul trattamento di buonuscita di Angelo Varrone, dipendente dell’Istituto e poi proseguita nei confronti delle eredi del medesimo meglio indicate in epigrafe, questa S.C., nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’ente avverso la pronuncia ad esso sfavorevole della Corte d’Appello di Torino, ha preso atto che le stesse eredi, in quella sede controricorrenti, avevano rinunciato all’azione ed al diritto sostanziale;

2. la S.C. ha quindi ritenuto di decidere nel merito la controversia dichiarando la cessazione della materia del contendere;

3. nel dispositivo della sentenza essa ha espresso una pronuncia di compensazione delle spese dell’intero processo, ma in motivazione ha affermato che sussistevano giusti motivi «per compensare tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità»;

4. Stefania Vallone e Carla Zarri hanno proposto istanza di correzione, sul presupposto che la locuzione del dispositivo fosse frutto di un errore materiale, mentre il vaglio dei presupposti per la concessione della compensazione era avvenuto con solo riferimento alle spese del giudizio di legittimità, come indicato nella motivazione;

5. l’INPS è rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. l’istanza è infondata;

2. la difformità tra dispositivo e motivazione non può che risolversi nel senso che la S.C. abbia inteso compensare le spese dell’intero processo, come del resto espresso con la statuizione decisoria finale;

3. la rinuncia all’azione, verificatasi nel caso di specie ed ammissibile anche nel giudizio di legittimità, a differenza della rinuncia al ricorso, presuppone il riconoscimento dell’infondatezza della domanda e comporta l’estinzione dell’intero processo e non del solo giudizio di legittimità, producendo effetti analoghi a quelli della cessazione della materia del contendere in senso stretto (C. 19845/2019), la cui declaratoria non consente la sopravvivenza di alcuna decisione delle pregresse fasi di merito, sicché il regolamento delle spese deve riguardare l’intero giudizio; 4. è evidente che la S.C., nell’ordinanza di cui si richiede la correzione, si è pienamente adeguata a tali principi, argomentando sulla cassazione (caducatoria delle precedenti pronunce) e declaratoria della cessazione della materia del contendere (definitoria del giudizio per effetto della rinuncia all’azione), sicché è inevitabile che il provvedimento sulle spese riguardasse l’intero processo e non solo il giudizio di legittimità;

5. l’errore materiale – del tutto evidente - si annida quindi nella parte finale della motivazione, ove si è affermata una compensazione delle spese del solo giudizio di legittimità che è incoerente rispetto all’intero assetto di quanto in realtà deciso, mentre è da ritenere manifesto che la reale statuizione assunta fosse quella – coerente con i princi pi di diritto che governano l’ipotesi –di cui al dispositivo;

6. l’istanza di correzione del dispositivo va quindi rigettata;

7. nulla sulle spese, anche perché la parte controinteressata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di correzione