Cassation court dismisses appeal against corporate action for invalidity of gratuitous acts due to son's presumed knowledge of father's debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the plaintiffs against the appellate court's decision to invalidate a donation and sale made by a father to his son. The court upheld the lower court's finding that the son, as a close family member, was presumed to know about the father's ongoing criminal liability proceedings and the resulting debt. Consequently, the court ruled that the son could not claim good faith regarding the gratuitous transfer of assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1326 c.c.; Art. 1450 c.c.: The presumption of knowledge in a third party's mind, derived from a close familial bond, is sufficient to invalidate a gratuitous act if the third party was aware of the donor's debt.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27991-2021 proposto da: FERRARI CLAUDIO, FERRARI FRANCESCO, domiciliati in ROMA VIALE CARSO N. 57 presso l'avvocato FEDERICO MONACO, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE SANZO e LUCIANO DUCCIO CASTELLI; - ricorrenti - contro BANCO BPM S.P.A., in persona del procuratore speciale dott. Giuseppe Lombardozzi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55 presso l'avvocato CARLO D'ERRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2491/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 2/08/2021; etql.0 .72, 9 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/11/2022 dal Presidente Relatore Doi:t.
ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA In data 9 giugno 2007 l'assemblea dei soci dell'allora Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (poi Banco BPM S.p.a. a seguito di fusione di Banco Popolare Soc. Coop. e della Banca Popolare di Milano s.c.a r.I., avvenuta con atto notarile datato 13 dicembre 2016), di seguito indicata, per brevità, come Banca, deliberò di proporre un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo della medesima Banca in ragione di alcune condotte illecite poste in essere dagli stessi ai danni della Banca Popolare Italiana e delle sue controllate.
Con atto di citazione del 23 marzo 2008, la predetta Banca propose quindi l'azione di responsabilità innanzi al Tribunale di Lodi nei confronti, tra gli altri, di Francesco Ferrari. Con pronuncia n. 270 del 18 marzo 2015, il Tribunale di Lodi rigettò le domande della Bance, in quanto non avrebbero tenuto conto, nella definizione del quantum, delle transazioni intervenute medio tempore con i convenuti. Avverso tale sentenza interpose gravame la Banca con atto datato 25 maggio 2015 e, con sentenza n. 845 del 2020, la Corte territoriale di appello di Milano condannò Francesco Ferrari, in via solidale con altre persone, al risarcimento del danno liquidato in favore della Banca nella complessiva somma di euro 120.330.415,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Nel frattempo, con atto di citazione ex art. 2901 c.c., notificato il 13 marzo 2015, la Banca convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, Francesco Ferrari ed il di lui figlio Claudio Ferrari al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della donazione intercorsa il 18 Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -2- novembre 2013 con la quale il padre aveva donato al figlio, riservandosi il diritto di usufrutto, la nuda proprietà del 25% del capitale della Luigi Ferrari S.r.l. nonché, limitatamente alla quota del 50% dei beni immobili che ne sono oggetto, dell'atto di compravendita datato 16 ottobre 2012 con cui Francesco Ferrari e Daniela Sichel avevano venduto a Claudio Ferrari la piena proprietà dei detti immobili.
Dedusse la Banca che i predetti atti dispositivi erano stati posti in essere da Francesco Ferrari per depauperare il proprio patrimonio in favore del figlio, Claudio Ferrari, nella consapevolezza del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni di credito del Banco BPM scaturite dalla responsabilità per le già indicate condotte illecite. Si costituirono in giudizio i Ferrari e contestarono le pretese di controparte deducendo l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'azione ex art. 2901 c.c. Con sentenza n. 929 del 2019, il Tribunale di Lodi dichiarò inefficaci nei confronti della Banca gli atti dispositivi oggetto del contenzioso.
Avverso tale decisione proposero appello Francesco e Claudio Ferrari, deducendo la mancata indicazione, nella pronuncia impugnata, della quantificazione del danno che, se operata, avrebbe condotto ad una esclusione dell'eventus damni, e lamentando al riguardo l'assenza di motivazione. Dedussero gli appellanti, inoltre, il difetto del pregiudizio delle ragioni creditorie della Banca, sulla scorta della "irrisorietà" dell'importo dovuto alla stessa da Francesco Ferrari e della garanzia già ottenuta dalla creditrice con il sequestro avvenuto in Svizzera.
Sostennero, infine, gli appellanti l'assenza del consilium fraudis in capo a Francesco Ferrari e il difetto della partecipati° fraudis in capo a Claudio Ferrari, poiché la notorietà dei fatti riguardanti l'azione di responsabilità sociale posta dal giudice di primo grado a fondamento della ritenuta partecipati° sarebbe stata Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -3- meramente affermata dal Banco BPM, non essendo il figlio a conoscenza dei procedimenti penali del padre. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2491 del 2021, pubblicata il 2 agosto 2021, rigettò l'appello, confermando integralmente la decisione n. 929/2019, resa dal Tribunale di Lodi.
Avverso la sentenza della Corte territoriale Francesco Ferrari e Claudio Ferrari hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Il Banco BPM S.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «violazione dell'art. 111, 6° comma, Cost., dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118, 1° comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.», per aver la Corte di merito «fornito una motivazione del tutto apparente» in merito alla sussistenza del presupposto soggettivo in capo a Francesco Ferrari.
La Corte avrebbe riproposto, secondo la tesi ricorrente, apoditticamente la motivazione formulata dal Tribunale di Lodi circa la sussistenza del scientia damni in capo a Francesco Ferrari, limitandosi ad affermarla sulla base della concomitanza temporale tra gli atti in esame con le fasi processuali dell'azione di responsabilità. Non sarebbero invece state considerate, argomentano i ricorrenti, le loro deduzioni tese a dimostrare la posteriorità degli atti dispositivi contestati rispetto agli accordi transattivi tra la Banca e gli ex amministratori Fiorani, Spinelli e Zoncada e, quindi, alla completa presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti nell'azione di Ric. 2021 n. 27991 sez.
M3 - ud. 08-11-2022 -4- responsabilità delle conseguenze che da tali accordi sarebbero derivate nella liquidazione del danno, anche nel caso di accertamento di responsabilità a carico di uno o più degli ex amministratori della Panca. 1.1. Il motivo è infondato. Va anzitutto evidenziato che la Corte di appello di Milano ha correttamente accertato la posteriorità degli atti oggetto di causa, rispetto all'insorgenza del debito. Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, infatti, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data deF contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito e, quindi, nella specie occorre far riferimento alla data dell'illecito produttivo del danno di cui all'azione di responsabilità sociale (v.
Cass. n. 11121 del 10/06/2020). Logica conseguenza di tale statuizione è l'applicabilità del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, con riferimento all'elemento soggettivo, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, con la precisazione che la prova relativa alla conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio Akile ragioni creditorie può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019;
Cass. n. 5618 del 22/03/2016; Cass. n. 27546 del 30/12/2014). Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -5- E nella specie la Corte territoriale ha, sia pur sinteticamente, motivato in relazione alla consapevolezza del pregiudizio che gli atti dispositivi in questione posti in essere da Francesco Ferrari avrebbero recato alla Banca, evidenziando - in base ad un accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità - la concomitanza degli atti dispositivi con l'azione di responsabilità già richiamata e l'anteriorità rispetto a tali atti degli illeciti produttivi del danno lamentato e preteso con l'azione appena richiamata, illeciti cui solo occorre far riferimento ai fini che qui interessano. blé rilevano mutui e finanziamenti eventualmente concessi dalla Banca in favore di società che sono comunque soggetti diversi da Francesco Ferrari, pur se asseritamente riconducibili allo stesso, evidenziandosi, peraltro che a tali circostanze non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e che il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518;
Cass. 18/10/2013, n. 23675) e a tanto non hanno provveduto i ricorrenti nel caso all'esame. Pertanto la sentenza impugnata è motivata sul punto cui si riferisce il mezzo in scrutinio e la motivazione non è - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - meramente apparente.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano la «violazione degli artt. 2901, 10 comma, cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 97 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1 0 comma, n. 3 [c.p.c.]», per aver la Corte di appello posto a fondamento della ritenuta sussistenza della partecipatio fraudis in capo a Claudio Ferrari esclusivamente un'unica presunzione semplice. Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -6- Tale presunzione consterebbe nell'aver la Corte giudicante ritenuto che Claudio Ferrari, stante lo stretto rapporto di parentela con il padre Francesco Ferrari, fosse necessariamente consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo oneroso posto in essere dal padre avrebbe recato al Banco.
Il ricorrente argomenta che, per sostenere la grawtà e precisione della presunzione cui avrebbe fatto ricorso, la Corte di merito avrebbe richiamato fatti notori (la «vasta eco» che avrebbe avuto l'instaurazione del giudizio di responsabilità sociale da parte della Banca nei confronti dei propri ex amministratori e sindaci), considerando impossibile che di essi non fosse a conoscenza Claudio Ferra ri . Ad avviso dei ricorrenti la Banca non avrebbe mai fornito prova della notorietà del coinvolgimento di Francesco Ferrari nel ricordato giudizio.
Parte ricorrente richiama i:q tal proposito i principi di questa Corte, secondo i quali il fatto notorio deve essere inteso come fatto acquisito dalla collettività, dalla cui nozione restano estranei le acquisizioni specifiche di natura tecnica (Cass. n. 25218 del 2018) e sostiene che il suo coinvolgimento nelle vicende giudiziali de quibus non avrebbe potuto essere conoscibile da un uomo di media cultura, richiedendo invece una conoscenza di natura tecnica degli atti processuali, stante il suo ruolo di amministratore privo di deleghe. La Corte territoriale avrebbe quindi, secondo la 1:esi ricorrente, fatto utilizzo non di un fatto notorio, ma di una scienza privata (il coinvolgimento di Francesco Ferrari nelle vicende giudiziali derivanti dall'azione di responsabilità) al fine di ritenere sussistenti i requisiti di gravità e precisione, e quindi poter utilizzare, in asserita assenza dei presupposti, la presunzione semplice per affermare la partecipati° fraudis di Claudio Ferrari.
Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -7- 2.1. Il motivo va complessivamente rigettato. Va posto in rilievo che gli stessi ricorrenti rappresentano (v. ricorso p. 10 e 11) che il convincimento della Corte di merito circa la sussistenza della partecipati° fraudis (rectius: scientia damni) in capo a Claudio Ferrari si fonda su un'unica circostanza e cioè che «in considerazione del mero rapporto di parentela tra gli odierni ricorrenti, il dott. Claudio Ferrari doveva necessariamente essere consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo oneroso posto in essere dal dott. cav.
Francesco Ferrari avrebbe arrecato al Banco» e che solo «per giustificare la precisione e la gravità della presunzione relativa al rapporto parentale, la Corte richiama quelli che, a suo dire, sarebbero fatti notori, che, in quanto tali, non potevano non essere a conoscenza del dott. Claudio Ferrari, in quanto figlio del dott. cav. Francesco Ferrari». Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della "participatio fraudis" (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019;
Cass. n. 5359 del 5/03/2009). Di tale principio la Corte di merito ha fatto corretta applicazione, nella parte della sentenza impugnata in cui, dopo aver esattamente precisato che è irrilevante l'elemento psicologico del terzo negli atti a titolo gratuito, ha affermato che, con riguardo all'unico atto a titolo oneroso di cui pure si discute in questa sede, la consapevolezza in capo al terzo ben può ricavarsi da presunzioni semplici, quali lo stretto rapporto di parentela e che non è plausibile «che il figlio, destinatario degli atti dispositivi in Ric. 2021 n. 27991 sez.
M3 - ud. 08-11-2022 -8- parola, posti comunque in essere successivamente all'instaurazione di un giudizio di responsabilità sociale che ha avuto una vasta eco sia a livello nazionale sia a livello locale, non fosse a conoscenza dei procedimenti penali a carico del padre». Risulta di tutta evidenza che, come peraltro colto - come già sopra rimarcato - dagli stessi ricorrenti, la presunzione su cui si fonda il convincimento del giudice è lo stretto rapporto di parentela (padre figlio) che costituisce certamente presunzione grave e precisa, rendendo tale vincolo estremamente inverosimile che il terzo (figlio) non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (padre).
L'apprezzamento della presunzione è peraltro devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente - seppur sinteticamente, come nella specie - motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019 Cass. n. 27546 del 30/12/2014; Cass. n. 17327 del 17/08/2011). Va, inoltre, evidenziato che la Corte territoriale non ha fondato il suo convincimento sull'esistenza di fatti notori, quindi non ha fatto riferimento alla nozione di notorio in senso tecnico giuridico, ma ha solo ad abundantiam precisato che non fosse verosimile che il figlio non fosse a conoscenza dei procedimenti penali a carico del padre anche tenuto conto della vasta eco che, sia a livello nazionale che locale, aveva avuto l'instaurazione del giudizio di responsabilità sociale di cui si è più volte detto.
3. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 27991 sez. M3 - ud. 08-11-2022 -9- eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut