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Ordinanza — n. 192/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription of damages for delayed EU directive implementation due to lack of legal uncertainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the statute of limitations had expired. The applicants, former medical graduates, argued that legal and jurisprudential uncertainty regarding the correct defendant and jurisdiction delayed the start of the limitation period. The court rejected this, ruling that uncertainty about the specific defendant or internal jurisdiction does not suspend the limitation period, as the state was always the proper defendant and jurisdictional disputes were resolvable via separate procedures.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: The limitation period for damages arising from delayed EU directive implementation begins when the right becomes perceivable, and legal or jurisprudential uncertainty regarding the defendant or internal jurisdiction does not suspend this period.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations EU directive implementation state liability legal uncertainty prescription period passive standing internal jurisdiction perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
39421); del resto, l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 cod.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.
art. 2935 cod. civ
39421); del resto, l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 13/12/2021, n. 39421
Cass., 28/04/2022, n. 13343
Cass., Sez. U., n. 17619 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28978-2021 proposto da: ALLEGRETTI CARMELA, SAITTA RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA; - intimati - avverso la sentenza n. 2577/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 28978 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che Riccardo Saitta e Carmela Allegretti convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della pubblica istruzione, esponendo di essersi laureati in medicina per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia generale, il primo, in Anestesia e Rianimazione, la seconda, tra il 1980 e il 1985: chiedevano la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale successivamente prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE nn. 75/362, 75/363, 82/76, e infine regolata dalla legge n. 370 del 1999 oltre che dal d.lgs. n. 368 del 1999; la Corte di appello, disattendendo il gravame avverso la decisione del Tribunale, dichiarava l'intervenuta prescrizione; avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti articolando un motivo unico; le amministrazioni sono rimaste intimate nonostante le rituali notifiche;

Rilevato che con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo della CE, 10, Cost., 19, comma 1, Trattato sull'Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, del Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare l'intervenuta prescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell'evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica della situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e della giurisdizione interna sussistente;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE - poi riprese nel testo unico comunitario del 1993, n. 16, e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con "acquis" recepito in Italia solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez.

U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;-7( quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421); del resto, l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato e al giudice interno munito di giurisdizione); e a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez.

U., n. 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è stata atto idoneo a interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell'amministrazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari