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Ordinanza — n. 189/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific facts regarding evidence admissibility and contract interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 189/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment confirming a default judgment for unpaid rent. The appellant argued that the lower courts failed to properly evaluate a private writing intended to release her from liability and did not admit specific evidence requested by interrogation. The court held that these grievances lacked the required specificity under Article 360 of the Code of Civil Procedure, as the appellant failed to detail the exact circumstances of the interrogation or the precise legal qualification of the contract. Consequently, the court found no grounds to interfere with the lower courts' discretionary assessment of evidence and contract terms.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 476 c.c.: Censures regarding the evaluation of evidence or the qualification of a contract are inadmissible in cassation unless the appellant specifically identifies the decisive facts and circumstances forming the object of the interrogation or the specific legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal specificity requirement evidence admissibility contract interpretation default judgment Code of Civil Procedure interrogation evidence arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, primo comma, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n.
Art. 476 c.c.
in relazione all'art. 476 c.c. e quindi in relazione all'art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 115 c.p
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
4 c.p.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.
art. 476 c.c
in relazione all'art. 476 c.c.
art. 360 c.p
348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del primo comma dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 208670/2020
Cass. ord. n. 19985 del 10/08/2017
Cass. n. 13085 del 5/6/2007
Cass. n. 13085 del 5/6/2007 .
Cass.14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U.27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U.27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28391-2021 proposto da: PESCE ELVEA, domiciliate‘ in ROMA, PI_AZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatg, e difes ANNUNZIATA MORGANI; - ricorrente - nonchè contro CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALUISA TOMEO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 784/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2021 n. 28391 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che:

1. La Sig.ra Elvea Pesce propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2018 emesso - nei suoi confronti e in favore della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli (locatric:e) - dal Tribunale di Chieti ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, per un totale di € 20.984,95, oltre interessi e spese, relativi all'immobile sito in Chieti, Piazza dei Tempri Romani n. 11 e condotto in locazione all'ingiunta. Dedusse l'opponente che l'ulteriore scrittura privata intercorsa tra il Sig. Gianluca Bosone, suo ex coniuge, e la Congregazione avesse effetto liberatorio nei confronti della stessa Pesce. Si costituì la Congregazione negando l'efficacia liberatoria di tale scrittura, da interpretarsi come meramente istitutiva di garanzia fideiussoria e, conseguentemente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 10 luglio 2020, respinse l'opposizione confermando il decreto opposto.

2. Propose appello Elvea Pesce censurando, tra l'altro e per quanto qui rileva, la valutazione del contenuto della scrittura privata stipulata da Gianluca Bosone e la Congregazione, nonché la valutazione circa l'ammissibilità della prova per interpello richiesta in primo grado dalla stessa appellante. La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 20 maggio 2021, ha confermato integralmente la pronuncia gravata.

3. Avverso tale sentenn Elvea Pesce propone ricorso per tassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenza De' Paoli. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Secondo la ricorrente il Giudice dell'appello non avrebbe correttamente esaminato e valutato le proprie allegazioni in ordine alla corretta qualificazione della scrittura privata, intercorsa tra Giarkluca Bosone e la Congregazione, quale contratto atipico avente efficacia liberatoria nei confronti della Pesce, esonerandola dall'obbligo di versamento del canone di locazione.

Inoltre la ricorrente lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della locatrice. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 476 c.c. e quindi in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Secondo la ricorrente, essendo controverse la qualificazione e la portata della scrittura privata predetta, la Corte d'Appello non avrebbe potuto semplicisticamente limitarsi a sposare la tesi dell'odierna controricorrente.

Così decidendo il Giudice sarebbe incorso nella errata applicazione delle norme inerenti alla disponibilità e alla valutazione delle prove.

5. Premesso che non ricorrono le condizioni per accogliere l'istanza della ricorrente, formulata in memoria, di rinvio alla pubblica udienza, i motivi, così come formulati, vanno complessivamente disattesi e possono essere esaminati congiuntamente, stante la intrinseca connessione delle censure mosse alla sentenza in merito sulla ricostruzione delle volontà delle parti stipulanti la scrittura privata intercorsa tra Gianluca Bosone e la Congregazione. Entrambi i motivi, infatti, si limitano a proporre un'interpretazione delle risultanze istruttorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice di merito.La ricostruzione operata nella sentenza impugnata, per contro, risulta immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudice, secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, è compito del giudice di merito quello di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di selezionare le risultanze istruttorie maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ.

Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). In particolare, poi, in riferimento al primo motivo, esso è inammissibile poiché evoca l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonostante, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. Del pari inammissibili risultano le ulteriori censure in cui si articola il ricorso in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed afferenti all'apprezzamento del compendio probatorio versato in atti, in quanto, in sede di ricorso per cassazione:

a) per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (vedi Sezioni Unite n. 20867 del 30 settembre 2020);

b) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo prudente apprezzamento pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente mal esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.

S.U. n. 208670/2020 già citata). Anche le censure relative alla mancata ammissione della prova per interpello non ammessa né dal Giudice di prime cure né dalla Corte di merito risultano inammissibili per difetto di specificità. Ed invero il ricorrente che denuncia in sede di legittimità la mancata ammissione nei gradi di merito del dedotto interrogatorio formale ha l'onere, nella specie non assolto, di indicare specificatamente, trascrivendole, le circostanze che formano oggetto dello stesso al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e, quindi, della prova stessa che, per il principio di specificità del ricorso per Oassazione il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. ord. n. 19985 del 10/08/2017;

Cass. n. 13085 del 5/6/2007 . Del tutto eccentrico rispetto a quanto illustrato nel secondo motivo è il richiamo nella rubrica dello stesso art. 476 c.c.. Infine, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve escludersi che nella specie sia stata compromessa la capacità difensiva della ricorrente contrariamente a quanto dalla medesima sostenuto . ricorso pag. 29).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U.27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente/delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2100 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di ft legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera