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Ordinanza — n. 188/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for revocation due to procedural defects and misapplication of res judicata rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court erred in dismissing the appeal for formal defects and incorrectly applied res judicata principles. The court ruled that the appeal lacked a clear statement of facts and that the res judicata argument was inapplicable to decisions of the Court of Cassation itself.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; Art. 395 n. 5 cod. proc. civ.: An appeal for revocation must explicitly state facts of the case; a claim that a Cassation decision violates res judicata is inadmissible as Cassation rulings are not subject to revocation under Art. 395 n. 5.

Parole chiave

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appeal for revocation res judicata procedural defects Cassation decision formal requirements revisione straordinaria motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
ricorre per la revocazione, exart. 395, nn.
Art. 395 n. 5 cod. proc. civ.
ricorre per la revocazione, exart. 395, nn.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13 DPR 115/2002
8630); il ricorso, pertanto,è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
art. 380-bis cod.proc.civ
art. 1460 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/06/2018, n.14126
Cass. 01/06/2018, n.14126; Cass., Sez.
Cass., Sez. un., 06/07/2015, n.13863
01/06/2018, n.14126; Cass., Sez. un., 06/07/2015, n.13863); in secondo luogo, si deve rilevare che il secondo motivo deduce un motivo di revocazione, quello di cui all’art.
Cass., Sez. Un., 27/12/2017 n. 30994
Cass., Sez. un., 23/11/2015, n. 23833
30994; Cass., Sez. un., 23/11/2015, n. 23833); d’altra parte, l’irrevocabilità delle pronunce di cassazione per violazione dell’art.
Cass. 28/03/2019, n. 8630
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Testo completo

2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7056/2022 R.G. proposto da: SCS ITALIA NET SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MONDELLI NICOLA (MNDNCL62P01D086K); -ricorrente- contro TELECOM ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AJACCIO, 14, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO (LNERTR55M22B429U) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21178/2021 depositata il 23/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: SCS Italia Net S.r.L. ricorre per la revocazione, exart. 395, nn. 4 e 5, cod.proc.civ. della ordinanza di questa Corte n. 21178/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021, articolando due motivi; resiste con controricorso Telecom Italia S.p.A.; la società ricorrente rappresenta, prima di dedurre i motivi di ricorso, che l’ordinanza impugnata, sottovalutando la particolare importanza della questione giuridica e del caso concreto (trattandosi di una causa di valore superiore a un milione di euro), avrebbe ritenuto inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., con eccessivo formalismo, ed erroneamente (atteso che la redazione adottata, pur contenendo la riproduzione testuale di alcuni aspetti processuali, era pienamente idonea a fornire la completa e chiara conoscenza della controversia e del thema decidendum), il ricorso da essa presentato avverso la sentenza n. 6088/2017 della Corte d'Appello di Roma e che, ciononostante, avrebbe comunque rilevato l’infondatezza dei motivi «copiando e trascrivendo letteralmente, le conclusioni del Procuratore Generale»; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

Considerato che: la ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., perché essa sarebbe fondata «sulla supposizione errata che nel contratto a prestazioni corrispettive una delle parti (la SCS Italia Net) non avesse adempiuto alla propria obbligazione e, pertanto, la Telecom, avvalendosi dell’art. 1460 cod.civ., avesse (legittimamente) rifiutato la propria prestazione (il pagamento della somma di euro 754.172,20)»; con il secondo motivo è dedotta la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5, perché la sentenza della Corte d'Appello sarebbe contraria e antitetica “a quella pronunciata tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro (n. 843/18 del 22.02.2018…)”, avente autorità di cosa giudicata, ove sarebbe stato “rilevato che la SCS Italia operava in maniera corretta (nei confronti degli utenti)”; occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla tecnica di redazione del ricorso, allo scopo di mettere in evidenza che esso difetta dell’esposizione dei fatti di causa, la quale è un elemento essenziale anche del ricorso per revocazione; la prescrizione dicui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., infatti, non può ritenersi rispettata attraverso l’implicito rinvio alla lettura del ricorso per cassazione, atteso che anche il ricorso per revocazione, che introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, deve essere redatto ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c. ( cfr.

Cass. 01/06/2018, n.14126; Cass., Sez. un., 06/07/2015, n.13863); in secondo luogo, si deve rilevare che il secondo motivo deduce un motivo di revocazione, quello di cui all’art. 395 n. 5 cod.proc.civ., a mente del quale la sentenza può essere revocata se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, che si riferisce non già all’ordinanza di questa Corte, bensì alla sentenza della Corte d'Appello oggetto del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con l’ordinanza qui impugnata, e che non poteva essere riferito a quest’ultima, atteso che l'esperibilità di questo rimedio non è consentita con riferimento alle decisioni emesse dalla Corte di cassazione, stante la mancata inclusione di tale vizio fra quelli previsti dagli artt. 391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27/12/2017 n. 30994; Cass., Sez. un., 23/11/2015, n. 23833); d’altra parte, l’irrevocabilità delle pronunce di cassazione per violazione dell’art. 395 n. 5 cod.proc.civ. non contrast a con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass. 28/03/2019, n. 8630); il ricorso, pertanto,è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso nella camera di Consiglio