Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 187/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural impropriety due to late filing and inadmissible factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 187/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Anna Romeo against the Metropolitan City of Messina procedurally inadmissible. Romeo argued that the lower court failed to properly evaluate technical expert opinions regarding flood damage to her agricultural business, while the City of Messina contested the claim of negligence. The court rejected this because the appeal was filed late and sought a re-evaluation of factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline or if it requests a re-evaluation of factual findings reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural impropriety late filing appeal factual re-evaluation technical expert opinion civil procedure code agricultural damage flood negligence perizia giudiziale di stima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che il ricorso è improcedibile; la notifica del gravame è del 6 dicembre 2021 e il deposito dello stesso è del 30 dicembre 2021, come risulta dal fascicolo telematico; ne consegue l'improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
a) deduce un vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., precluso dalla previsione contenuta nell'art.
Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
civ., precluso dalla previsione contenuta nell'art. 348-ter, quinto comma, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello di parte, indicata come decisiva, delle considerazioni e conclusioni della consulenza tecnica officiosa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32156-2021 proposto da: ROMEO ANNA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAGANO; -- ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIA GIORGIANNI; - controrícorrente - contro ROMEO ANNA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAGANO; -ricorrente del successivo- contro CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA (GIA' PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA) 80002760835, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIA GIORGIANNI; - controricorrente del successivo- avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 32156 sei. M3 - ud. 11-10-2022 -2- 7( Considerato che Anna Romeo conveniva in giudizio la Città Metropolitana di Messina al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti dalla sua azienda agricola indicati come causati dalle piogge per mancanza di un idoneo sbarramento delle acque e per il dissesto idrogeologico del territorio cui la convenuta non aveva posto opportuni rimedi; il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attrice; la Corte d'appello di Messina rigettava il gravame proposto dalla Romeo poiché neanche gli accertamenti tecnici officiosi, rinnovati in sede d'impugnazione, avevano consentito di ricondurre i danni, pur riscontrati, all'inerzia dell'ente; avverso questa decisione ricorre per cassazione Anna Romeo articolando un unico motivo; resiste con controricorso la Città Metropolitana di Messina; parte ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello di parte, indicata come decisiva, delle considerazioni e conclusioni della consulenza tecnica officiosa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è improcedibile; la notifica del gravame è del 6 dicembre 2021 e il deposito dello stesso è del 30 dicembre 2021, come risulta dal fascicolo telematico; ne consegue l'improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; in memoria la parte afferma di aver tentato il deposito il giorno 27 dicembre 2021, tempestivamente, con consegna del messaggio di deposito nella casella di destinazione, e restituzione di messaggio con esito di errore, senza specificazione della natura di quest'ultimo che permettesse il suo superamento, con conseguenti tentativi di ulteriori depositi sino a quello con esito positivo del 30 dicembre 2021; nella memoria si indicano genericamente allegati, che però, in ogni caso, non risultano depositati nel fascicolo telematico in parola; le suddette affermazioni sono pertanto rimaste prive di riscontro; quale seconda ragione decisoria il Collegio al contempo evidenzia che il ricorso è connotato da evidenti profili d'inammissibilità poiché:

a) deduce un vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., precluso dalla previsione contenuta nell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.;

b) prospetta ragioni afferenti agli accertamenti fattuali riservati al giudice di merito, consistenti nell'apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie, tali essendo non solo quelle peritali ma anche quelle documentali, di cui si chiede esplicitamente una rilettura; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.