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Ordinanza — n. 186/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as time-barred due to lack of notification of the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 186/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the request within the statutory deadline. Although the appellate court had issued a judgment in May 2021, it was never formally notified to the parties, and the request was only submitted in December 2021. The court ruled that the lack of notification did not suspend the time limits for filing appeals, rendering the request untimely.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit, even if the judgment was not notified, as notification does not suspend the deadline for appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeal time limit expiration lack of notification suspension of terms appellate judgment opposizione al precetto esecutivo titolo esecutivo per i crediti non contestati esecuzione del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt.
Art. 615 cod. proc. civ.
Art. 24, 111 Cost.
Art. 474 cod. proc. civ.
e 24, 111 Cost., per violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., nonché per violazione o errata applicazione degli artt.
Art. 88, 479, 480, 483 cod. proc. civ.
Art. 96, 112 cod. proc. civ.
civ., laddove la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi ,dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
art. 112 cod. proc. civ
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
artt. 615 cod. proc. civ
in relazione agli artt. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/06/2020, n. 10661
(Cass., 05/06/2020, n. 10661); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d.
Cass., 11/01/2012, n. 171
sospensione feriale dei termini (Cass., 11/01/2012, n. 171); quanto sopra logicamente vale anche per le opposizioni preventive all'esecuzione quale quella a precetto (Cass., 22/10/2014, n.
Cass., 22/10/2014, n. 22484
171); quanto sopra logicamente vale anche per le opposizioni preventive all'esecuzione quale quella a precetto (Cass., 22/10/2014, n. 22484 e succ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31419-2021 proposto da: MENDI f IO PAOLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO BARBATO; - ricorrente - contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 01908640152, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE A. GUATTANI, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANTO, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2015/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 31419 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che la Zurich Insurance Public Limited Company e Zurich Insurance Company Ltd, già Zuritel s.p.a., proponevano opposizione ai diversi atti di precetto notificati dall'avvocato Paola Menditto, per il recupero delle spese legali liquidate in suo favore in molteplici decreti ingiuntivi emessi su istanza dello "Studio Legale Barbato & Associati", deducendo l'abusiva parcellizzazione del credito per come azionato "in executivis"; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione osservando che si trattava di distinti titoli esecutivi; la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame della Zurich Insurance Company Ltd, in quanto destinataria di un unico precetto, e accoglieva per quanto ritenuto di ragione quello della Zurich Insurance Public Limited Company, dichiarando legittimi i precetti opposti nei limiti della somma dovuta in base ai correlati titoli esecutivi, con riduzione, per c.onverso, delle spese ritenute superflue; la Corte altresì condannava Zurich Insurance Company Ltd al pagamento delle spese d'appello, e dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado tra Zurich Insurance Public Limited Company e Menditto Paola, in relazione ai profili di novità delle questioni trattate indicate come mancanti di precedenti di legittimità; avverso questa decisione ricorre per cassazione Paola Menditto articolando complessivamente due motivi; resistono con controricorso Zurich Insurance Public Limited Company e Zurich Insurance Company Ltd;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615 cod. proc. civ. e 24, 111 Cost., per violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., nonché per violazione o errata applicazione degli artt. 88, 479, 480, 483, cod. proc. civ., poiché la Corte d'appello avrebbe effettuato una valutazione del processo di formazione del titolo, superando i limiti imposti in sede esecutiva e violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e avrebbe, al contempo, violato il principio di autonomia e sufficienza del titolo esecutivo, nonché avrebbe introdotto surrettiziamente in capo al creditore un dovere di accorpare più titoli esecutivi in un unico precetto; con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 96, 112, cod. proc. civ., laddove la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per lite temeraria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi ,dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività; il giudice di merito ha qualificato espressamente e diffusamente la domanda in termini di opposizione all'esecuzione, contestandosi la misura del diritto a procedere coattivamente, a nulla rilevando la formulazione di una domanda, complessivamente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass., 05/06/2020, n. 10661); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini (Cass., 11/01/2012, n. 171); quanto sopra logicamente vale anche per le opposizioni preventive all'esecuzione quale quella a precetto (Cass., 22/10/2014, n. 22484 e succ. conf.); ne discende ulteriormente che il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 31 maggio 2021, e mai notificata, e il gravame è stato notificato il 22 dicembre 2021; spese secondo soccombenza limitatamente alla Zurich Insurance Public Limited Company, non avendo interesse alla resistenza la Zurich Insurance Company Ltd, già Zuritel s.p.a., il cui appello risulta essere stato respinto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente Zurich Insurance Public Limited Company liquidate in euro 1.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso