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Ordinanza — n. 185/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify document details in the appeal. The court rejected the claim regarding the lack of an enforceable title. The decision emphasizes the requirement for precise identification of documents in cassation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Angelo Basile's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment regarding an enforcement action. Basile argued that the lower court incorrectly qualified a formal objection and failed to address the lack of an enforceable title, citing specific documents from the first instance. The court ruled the appeal inadmissible because Basile merely referenced documents without providing the necessary details to identify them within the case file, violating the principle of specificity required for cassation grievances.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4; Art. 360, n. 5; Art. 615; Art. 617: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the precise location and content of the contested documents or acts within the appeal, limiting the court to a direct examination of the merits without sufficient identification of the challenged material.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility specificity of grievances enforceable title requirement formal objection qualification document identification failure apprezzamento manifestamente errato difetto formale di procedura esecuzione surrogatoria anticipata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo si censura la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo si censura la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 474, cod. proc. civ.
civ., in quanto la Corte territoriale si sarebbe pronunciata oltre le deduzioni proposte ovvero su motivo non oggetto di appello, e in particolare sull'eccezione di prescrizione, non riproposta in secondo grado;con il secondo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 474, cod.
Art. 615, cod. proc. civ.
342); dunque, essendo indimostrata la qualificazione ex art. 615, cod. proc. civ., da parte del Tribunale, e risultando invece esplicitamente riferita, dalla sentenza di appello, la qualificazione ex art.
Art. 617, cod. proc. civ.
civ., da parte del Tribunale, e risultando invece esplicitamente riferita, dalla sentenza di appello, la qualificazione ex art. 617, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., attesa la violazione dell'art. 112 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27/12/2019, n. 34469
Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754
Cass., 29/09/2017, n. 22880
Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf.
Cass., 13/01/2021, n. 342
Cass., 13/01/2021, n. 342); dunque, essendo indimostrata la qualificazione ex art.
Cass., 11/01/2012, n. 171
Cass., 13/07/2021, n. 19993
tra cui ad esempio Cass., 13/07/2021, n. 19993); ciò in ragione non solo dell'affidamento ingenerato (Cass., 06/12/2021, n.
Cass., 06/12/2021, n. 38587
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30819-2021 proposto da: BASILE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MAMMONE; - ricorrente- contro D'ERRICO MARIA INCORONATA, SUMMA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 268, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PIERLUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MAGGIANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1701/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 30819 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che Angelo Basile ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 17010 del 2021 della Corte di appello di Bari deducendo che: -aveva convenuto in giudizio Paolo Summa e Maria Incoronata D'Errico deducendo di illegittimità del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione da loro promossa nei suoi confronti ovvero l'inefficacia del medesimo nonché l'inesistenza del diritto dei creditori di procedere all'esecuzione, chiedendo l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione e la consequenziale improcedibilità dell'azione esecutiva per inesistenza di un titolo valido; - non era stata legittima l'introduzione dell'esecuzione, atteso che il titolo posto a base del precetto, ossia una sentenza di prime cure, era divenuta inefficace perché riformata in appello, sicché il titolo esecutivo doveva ritenersi essere costituito dalla sostitutiva sentenza della Corte di seconde cure; - il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e la Corte di appello aveva disatteso il relativo gravame in quanto in parte inammissibile, per inappellabilità in ordine alla deduzione, così ricostruita, di mancata produzione in originale della sentenza di appello quale titolo esecutivo, già qualificata come opposizione formale in prime cure, e in parte infondato in relazione all'eccezione di prescrizione; resistono con controricorso Paolo Summa e Maria Incoronata D'Errico che hanno altresì depositato memoria;

Rilevato che con il primo motivo si censura la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., attesa la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale si sarebbe pronunciata oltre le deduzioni proposte ovvero su motivo non oggetto di appello, e in particolare sull'eccezione di prescrizione, non riproposta in secondo grado;con il secondo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 474, cod. proc. civ., in quanto sarebbe stato violato il principio "nulla excutio sine titulo", nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ossia la mancanza del titolo esecutivo per effetto della sostituzione della sentenza di prime cure azionata con quella di secondo grado che l'aveva riformata; con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 615, 617, 618, cod. proc. civ., e dell'art. 111, Cost., in riferimento all'errata qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla qualificazione data alla domanda in opposizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati; la prima censura è inammissibile per difetto d'interesse posto che l'eccezione di prescrizione è stata comunque respinta, ma, a mente del ricorso ora in esame quale formulato, conferma che, in sede di gravame di merito, si discuteva effettivamente solo del primo e unico altro motivo di appello, quale scrutinato dalla Corte territoriale secondo cui, come anticipato nella sintesi dei fatti processuali, essendo stata qualificata da parte del Tribunale tale (residua) domanda - ed effettivamente trattandosi, ad avviso del Collegio di merito - di opposizione agli atti esecutivi, la decisione al riguardo era inappellabile e, invece, ricorribile in via straordinaria per cassazione; e deve rammentarsi che, comunque, quando vi sia doppia pronuncia l'una su domanda di opposizione all'esecuzione e l'altra su domanda di opposizione agli atti, ciascuna segue il suo proprio regime d'impugnazione (Cass., 11/02/2020, n. 3166) anche, quindi, in punto di apparenza processuale; parte ricorrente innanzi tutto afferma, ma non dimostra, come necessario in ricorso, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che il giudice di prime cure aveva qualificato l'opposizione, sul punto, ai sensi dell'art. 615, cod. proc. civ., e neppure, a ben vedere, che in appello aveva dedotto l'omessa pronuncia sul difetto di titolo esecutivo quale qui specificato; sono infatti inammissibili, per violazione della suddetta norma che traduce un principio di specificità del gravame, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., 27/12/2019, n. 34469); ciò vale pertanto anche per una delle decisioni pronunciate nel corso del giudizio (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754); ed è stato precisato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità quando sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata a norma dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non potendo limitarsi a rinviare agli atti processuali interessati a invece esaminabili solo per verifica delle allegazioni (cfr.

Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf. Cass., 13/01/2021, n. 342); dunque, essendo indimostrata la qualificazione ex art. 615, cod. proc. civ., da parte del Tribunale, e risultando invece esplicitamente riferita, dalla sentenza di appello, la qualificazione ex art. 617, cod. proc. civ., operata dal precedente giudice di cui vengono riportate le testuali affermazioni in tal senso nella decisione in questa sede gravata, anche l'erroneità della suddetta interpretazione e qualificazione avrebbe dovuto contestarsi con ricorso straordinario, come concluso dalla Corte territoriale, in applicazione del principio dell'apparenza (Cass., 11/01/2012, n. 171, e succ. conf. tra cui ad esempio Cass., 13/07/2021, n. 19993); ciò in ragione non solo dell'affidamento ingenerato (Cass., 06/12/2021, n. 38587) ma anche, per converso, della considerazione che fin tanto che la statuizione in parola non venga riformata resta efficace e, dunque, determina il regime del correlato gravame; il profilo è dirimente; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei controricorrenti liquidate in euro 4.100,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Giovanni Maggiano. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi